LEGGE 13 maggio 1961, n. 469 - Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Coming into Force30 Giugno 1961
Enactment Date13 Maggio 1961
Published date15 Giugno 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/06/15/061U0469/CONSOLIDATED/20091214
Official Gazette PublicationGU n.145 del 15-06-1961 - Suppl. Ordinario
TITOLO I Ordinamento dei servizi antincendi

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

  1. i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

  2. il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

  3. i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.

Art 1.

Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

  1. i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

  2. il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

  3. i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.

Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.

Art 1.

Sono attribuiti al Ministero dell'interno:

  1. i servizi di prevenzione ed estinzione degli incendi e, in genere, i servizi tecnici per la tutela della incolumita' delle persone e la preservazione dei beni, anche dai pericoli, derivanti dall'impiego dell'energia nucleare;

  2. il servizio antincendi nei porti, di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690;

  3. i servizi relativi all'addestramento ed all'impiego delle unita' preposte alla protezione della popolazione civile, sia in caso di calamita', sia in caso di eventi bellici.

Il Ministero dell'interno concorre, inoltre, a mezzo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alla preparazione di unita' antincendi per le Forze armate.

Il Ministero dell'interno provvede, infine, con il proprio personale all'espletamento dei servizi antincendi negli aeroporti civili o aperti al traffico civile.5

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 2.

Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

  1. all'organizzazione centrale e periferica dei servizi di cui al precedente articolo;

  2. agli studi ed agli esami sperimentali e tecnici nelle materie relative ai servizi stessi;

  3. alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.

Art 2.

Spetta al Ministero dell'interno provvedere:

  1. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139;

  2. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139;

  3. alla determinazione degli stabilimenti industriali, depositi e simili tenuti ad istituire un proprio servizio di prevenzione e di estinzione incendi, specificando la dotazione minima di personale e di materiale per detto servizio, nonche' le relative caratteristiche tecniche.8

Art 3.

I Corpi dei vigili dei fuoco e la Cassa sovvenzioni antincendi di cui agli articoli 2 e 35 della le 27 dicembre 1941, n. 1570, sono soppressi. I rispettivi patrimoni sono devoluti allo Stato.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 4.

A carico delle imprese di assicurazione e previsto un contributo a favore dello Stato in misura pari al cinque per cento dell'ammontare totale dei premi per polizze contro i rischi dell'incendio, con divieto di qualsiasi rivalsa sugli assicurati.

I contributi a carico delle singole imprese sono fissati, al principio di ogni anno, con decreto del Ministro per l'industria, e per il commercio di intesa, con quello per il tesoro sulla base dei premi riscossi durante l'anno precedente. Lo stesso decreto stabilisce le modalita' ed i termini per il versamento di detti contributi all'entrata dello Stato.

Non sono soggette al contributo stabilito dal presente articolo le assicurazioni contro i danni per incendio concernenti i beni situati nella regione Trentino-Alto Adige, soggette a contributo a favore della Cassa antincendi di detta regione, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 20 agosto 1954, n. 24.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 5.

In deroga al primo comma dell'articolo 5 ed al secondo comma dell'articolo 6 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, i progetti di contratto devono essere comunicati al Consiglio di Stato, per averne il parere, quando l'importo previsto superi le lire 60 milioni se si tratta di contratti da stipulare dopo pubblici incanti; le lire 30 milioni se da stipularsi dopo licitazioni private od appalti-concorso; le lire 15 milioni se da stipularsi dopo trattativa privata.

Ove il contratto riguardi materia per la quale esistano capitolati d'oneri approvati dopo sentito il Consiglio di Stato, e le condizioni del contratto siano conformi a quelle di detti capitolati, i limiti di somma stabiliti dal precedente comma sono raddoppiati, salvo che trattisi di progetti di contratto riguardanti l'acquisto di automezzi aventi caratteristiche tecniche attinenti all'espletamento dei servizi di cui all'articolo 1, nel quel caso i predetti limiti sono decuplicati.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 6.

In deroga all'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, l'Amministrazione dell'interno puo' autorizzare aperture di credito a favore di comandanti provinciali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il pagamento;

  1. delle spese per il vitto, la vestizione, il materiale sanitario e quello per l'attrezzatura degli immobili destinati ai servizi dei vigili del fuoco e degli uffici e di ogni altra spesa occorrente per il mantenimento dei sottufficiali, vigili scelti e vigili, fermo restando...

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