LEGGE 13 maggio 1940, n. 690 - Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti

Coming into Force17 Luglio 1940
Published date02 Luglio 1940
Enactment Date13 Maggio 1940
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1940/07/02/040U0690/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.153 del 02-07-1940
Articoli

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed e' esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.

Art 1.

Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed e' esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960. 1

Art 2.

I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Nei porti di 1ª e 2ª categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.

Nei porti di 3ª categoria, sara' provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.

Art 3.

I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.

I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnali ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge.

Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.

Art 4.

Per i fini di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni:

  1. la somma di L. 18.500.000, per le spese d'impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;

  2. una somma annua per le spese di esercizio.

Il Ministero delle finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera a). La somma di cui alla lettera b) verra' annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni, a mente dell'art. 35 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, su materie interessanti il servizio antincendi nei porti, sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni oltre che di quello dell'interno.

Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale dei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto col comandante del porto.

Art 5.

Gli impianti idrici dei porti...

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