LEGGE 2 febbraio 1973, n. 7 - Norme per l'esercizio delle stazioni di riempimento e per la distribuzione di gas di petrolio liquefatti in bombole

Coming into Force02 Marzo 1973
End of Effective Date29 Marzo 2006
Enactment Date02 Febbraio 1973
Published date15 Febbraio 1973
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1973/02/15/073U0007/CONSOLIDATED/20060329
Official Gazette PublicationGU n.42 del 15-02-1973
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilita' di serbatoi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 10 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprieta' (bombole) riempiti nel proprio impianto, nonche' di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacita' inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacita' volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorita' competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di piu' concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto (di cui al primo comma del presente articolo tra capacita' volumetrica dei serbatoi fissi e capacita' complessiva dei recipienti da riempire) si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti nei vari impianti.

Art 1.

I titolari delle concessioni previste dall'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, per l'installazione e la gestione di impianti di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti, debbono avere la disponibilita' di serbatoi fissi aventi capacita' volumetrica non inferiore al 20 per cento della capacita' volumetrica complessiva di tutti i recipienti di proprieta' (bombole) risultanti dalle denunce periodiche presentate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato o al prefetto, a seconda della competenza, nonche' di quelli per i quali siano stati stipulati contratti di riempimento con terzi.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma, che alla data della entrata in vigore della presente legge dispongono di serbatoi fissi aventi capacita' inferiore al limite indicato nel comma stesso, debbono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, chiedere all'autorita' competente ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, la modifica della concessione per aumentare la capacita' volumetrica complessiva dei serbatoi fissi, con l'osservanza delle norme di sicurezza emanate dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 23 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741.

Sulle domande presentate ai sensi del comma precedente l'autorita' competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

I titolari delle concessioni di cui al primo comma che non presentino la domanda entro il termine stabilito dal secondo comma del presente articolo, decadono dalla concessione.

Per le imprese titolari di piu' concessioni rilasciate ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 marzo 1958, n. 327, ai fini della determinazione del rapporto di cui al primo comma del presente articolo tra capacita' volumetrica dei serbatoi fissi e capacita' complessiva dei recipienti da riempire, si fa riferimento alla capacita' totale di tutti i serbatoi fissi esistenti in tutti i depositi, raffinerie e impianti petrolchimici di proprieta' della concessionaria o appartenenti a societa' collegate o dalla medesima controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128

Art 2.

Chiunque senza disporre di un proprio impianto di riempimento e di travaso intende esercitare con recipienti propri la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti deve chiedere la concessione al prefetto o al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, a seconda che l'attivita' debba essere svolta in una sola o in piu' province.

I titolari delle concessioni di cui al precedente comma decadono dalla concessione qualora entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione non dimostrino all'autorita' concedente di:

  1. essere proprietari di un parco bombole rispondente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1958, n. 327;

  2. avere stipulato con il titolare di una concessione di un impianto di riempimento e di travaso di gas di petrolio liquefatti un contratto, della durata di almeno un anno, per il riempimento e la manutenzione delle proprie bombole;

  3. aver adempiuto gli obblighi previsti nell'articolo 5 della presente legge.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128

Art 3.

Coloro che all'atto dell'entrata in vigore della presente legge gia' esercitino con recipienti propri, senza disporre di un impianto di riempimento e di travaso, la distribuzione e la vendita di gas di petrolio liquefatti in bombole, debbono chiedere, ai sensi del precedente articolo 2, la concessione prevista dall'articolo stesso entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Sulle domande presentate ai sensi del precedente comma l'autorita' competente si pronuncia entro tre mesi dalla data di presentazione.

Il titolare della concessione ottenuta ai sensi del presente articolo decade dalla concessione stessa qualora non adempia a quanto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 2, entro 180 giorni dalla data del decreto di concessione.

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128

Art 4.

Alla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' aggiunto, dopo il n. 89, il seguente:

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 22 FEBBRAIO 2006, N. 128

Art 5.

I...

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