DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1972, n. 641 - Disciplina delle tasse sulle concessioni governative

Coming into Force01 Gennaio 1973
Enactment Date26 Ottobre 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/11/11/072U0641/CONSOLIDATED/20190308
Published date11 Novembre 1972
Official Gazette PublicationGU n.292 del 11-11-1972 - Suppl. Ordinario n. 3
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825, concernente delega legislativa per la riforma tributaria;

Vista la legge 6 dicembre 1971; n. 1036;

Visto il decreto-legge 25 maggio 1972, n. 202, convertito, con modifiche, nella legge 24 luglio 1972, n. 321;

Udito il parere della Commissione parlamentare istituita a norma dell'art. 17, comma primo, della legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta: Art. 1. Oggetto delle tasse

I provvedimenti amministrativi e gli altri atti elencati nell'annessa tariffa sono soggetti alle tasse sulle concessioni governative nella misura e nei modi indicati nella tariffa stessa.

Art 2.

Riscossione delle tasse

La tassa di rilascio e' dovuta in occasione dell'emanazione dell'atto e va corrisposta non oltre la consegna di esso all'interessato.

La tassa di rinnovo va corrisposta allorquando gli atti, venuti a scadenza, vengono di nuovo posti in essere.

La tassa per il visto e quella per la vidimazione vanno corrisposte al momento dell'espletamento di tali formalita'.

Nei casi espressamente indicati nella tariffa, gli atti la cui validita' superi l'anno sono soggetti ad una tassa annuale da corrispondersi nel termine stabilito nella tariffa stessa, per ogni anno successivo a quello nel quale l'atto e' stato emesso.

Art 3.

Modalita' di pagamento

Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa:

  1. in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;

  2. in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.

Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

Art 3.

Modalita' di pagamento

Le tasse si corrispondono in conformita' a quanto previsto nell'annessa tariffa:

  1. in modo ordinario, con pagamento diretto all'ufficio del registro competente o con versamento sul conto corrente postale a questi intestato;

  2. in modo straordinario, a mezzo di speciali marche da annullarsi a cura del pubblico ufficiale che rilascia l'atto ovvero degli uffici o degli altri soggetti indicati dalle singole voci della tariffa o da altre norme.

b-bis) negli altri modi stabiliti dalle singole voci della tariffa.

Quando la misura delle tasse, dipende dalla popolazione dei comuni o dei centri abitati, questa e' calcolata in base alla classificazione ed ai dati dell'ultimo censimento pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, puo' variare il modo di pagamento stabilito nella tariffa.

Art 4.

Ufficio competente

Per le tasse da pagare in modo ordinario il versamento va effettuato presso l'ufficio del registro nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio competente ad emettere l'atto o a ricevere la dichiarazione.

Art 5.

Marche

Le marche di cui al precedente art. 2 sono equiparate a tutti gli effetti, anche penali, alle marche da bollo.

Con decreto del Ministro per le finanze sono determinati il valore, la forma e gli altri caratteri distintivi delle speciali marche di cui al precedente comma.

Art 6.

Prenotazione a debito

Le tasse per gli atti occorrenti nei procedimenti interessanti l'amministrazione dello Stato, le amministrazioni parificate per legge nei rapporti tributari a quelli dello Stato, l'Amministrazione del fondo per il culto e le persone fisiche o giuridiche ammesse al gratuito patrocinio sono prenotate a debito, salvo il recupero nei casi e nei modi indicati dalla legge sul gratuito patrocinio.

Art 7.

Riscossione coattiva

Per la riscossione coattiva delle tasse e delle relative soprattasse si applicano e disposizioni del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Art 8.

Effetti del mancato o ritardato pagamento delle tasse

Gli atti per i quali sono dovute le tasse non sono efficaci sino a quando queste non siano pagate.

Art 9.

Sanzioni

Chi esercita un'attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa incorre, salve le sanzioni previste da altre disposizioni di legge, nella pena pecuniaria da un minimo pari al doppio ad un massimo pari al sestuplo della tassa e, in ogni caso, non inferiore a lire 2000.

Il pubblico ufficiale che emetta atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato il pagamento del tributo previsto e' soggetto alla pena pecuniaria da lire 2000 a lire 20.000, oltre il pagamento delle tasse dovute, salvo, per queste, il regresso verso il debitore.

Salvo che non sia diversamente disposto nell'annessa tariffa, nel caso di mancato pagamento delle tasse annuali nei termini stabiliti, in luogo della pena pecuniaria di cui al primo comma, si incorre:

  1. in una soprattassa del dieci per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta entro trenta giorni dalla scadenza;

  2. una soprattassa del venti per cento della tassa dovuta se questa e' corrisposta oltre il termine di cui alla precedente lettera a) ma prima dell'accertamento della infrazione.

Art 9.

Sanzioni

((1. Chi esercita un' attivita' per la quale e' necessario un atto soggetto a tassa sulle concessioni governative senza aver ottenuto l'atto stesso o assolta la relativa tassa e' punito con la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della tassa medesima e, in ogni caso, non inferiore a lire duecentomila.

  1. Il pubblico ufficiale che emette atti soggetti a tasse sulle concessioni governative senza che sia stato effettuato pagamento del tributo e' punito con la sanzione amministrativa da lire duecentomila a lire un milione ed e' tenuto al pagamento del tributo medesimo, salvo regresso)).

Art 10.

Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle pene pecuniarie

Per l'accertamento delle infrazioni, per l'applicazione delle sanzioni e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

L'attribuzione, agli effetti degli articoli 31 e 34 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari del Ministero delle finanze e degli uffici da esso dipendenti all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici...

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