LEGGE 21 marzo 1958, n. 327 - Norme per la concessione e l'esercizio delle stazioni di riempimento di gas di petrolio liquefatti

Coming into Force01 Maggio 1958
End of Effective Date29 Marzo 2006
Enactment Date21 Marzo 1958
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1958/04/16/058U0327/CONSOLIDATED/20060329
Published date16 Aprile 1958
Official Gazette PublicationGU n.92 del 16-04-1958
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Chiunque intende installare o gestire impianti di riempimento e di travaso o depositi di gas di petrolio liquefatti deve chiederne la concessione:

al prefetto della Provincia quando trattasi di impianti di riempimento e travaso forniti di serbatoio e la capacita' del serbatoio non sia superiore ai 50 metri cubi;

quando trattasi di depositi e la capacita' di accumulo non sia superiore ai 5000 chilogrammi;

al Ministro per l'industria e per il commercio in tutti gli altri casi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 22 FEBBRAIO 2006, N. 128

Art 2.

Sulle domande di concessione di cui all'art. 1 provvedono secondo la rispettiva competenza:

1) il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto col Ministro per le finanze, ai sensi del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;

2) il prefetto della Provincia ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620.

Il decreto di concessione dovra' particolarmente indicare:

  1. l'oggetto principale dell'azienda;

  2. la natura dei gas da immettere nei depositi o destinati al riempimento;

  3. la quantita' massima autorizzata;

  4. l'obbligo del titolare a mantenere costantemente in efficienza il deposito, a non portare modifiche sostanziali agli impianti, ne' a dare a questi altra destinazione, salvo autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

Resta ferma l'osservanza degli altri obblighi previsti dal regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1741, e dal relativo regolamento di esecuzione per i titolari di depositi di olii minerali e loro derivati.

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS 22 FEBBRAIO 2006, N. 128

Art 3.

Le operazioni di travaso e di imbottigliamento dei gas di petrolio liquefatti debbono effettuarsi esclusivamente presso gli impianti per la gestione dei quali e' stata rilasciata la concessione prevista dall'art. 1 e sotto la responsabilita' della ditta che le esegue.

La ditta che esegue il riempimento puo' effettuarlo in recipienti propri o di terzi. In questa seconda ipotesi il legittimo proprietario dei recipienti dovra' preventivamente autorizzarne il riempimento in esclusiva presso gli impianti prescelti, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione al prefetto nella cui provincia trovasi ubicato l'impianto.

Lo stesso proprietario dei recipienti dovra' depositare in consegna presso l'impianto di riempimento i certificati originali di approvazione rilasciati ai sensi del decreto Ministeriale 12 settembre 1925, che approva il regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al...

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