DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 1955, n. 620 - Decentramento dei servizi del Ministero dell'industria e del commercio

Coming into Force20 Agosto 1955
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1955/08/05/055U0620/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date28 Giugno 1955
Published date05 Agosto 1955
Official Gazette PublicationGU n.179 del 05-08-1955
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le leggi 11 marzo 1953, n. 150 e 18 giugno 1954, n. 343, concernenti delega legislativa al Governo per l'attribuzione di funzioni statali d'interesse esclusivamente locale alle Province, ai Comuni e ad altri Enti locali e per l'attuazione del decentramento amministrativo;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Udito il parere della Commissione consultiva istituita con l'art. 2 della legge 11 marzo 1953, n. 150;

Udito il parere della Corte dei conti a sezioni riunite;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio e con i Ministri per il tesoro e per l'agricoltura e le foreste; Decreta:

Art 1.

L'art. 4 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e successive modifiche, e' sostituito dal seguente:

"La ricerca delle sostanze minerali e' consentita solo a chi sia munito di permesso, da rilasciarsi colle modalita' stabilite dall'articolo seguente".

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Il primo, secondo e terzo comma dell'art.5 dei regio - decreto 29 luglio 1927, n. 1443-4, e successive modifiche, sono sostituiti dai seguenti:

"Il permesso e' accordato a chi ne faccia domanda ed abbia, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, la capacita' tecnica ed economica necessaria dal Ministro per l'industria e per il commercio, quando si tratti di minerali d'interesse nazionale; dall'ingegnere capo del Distretto minerario per i minerali di interesse locale.

L'ingegnere capo del Distretto minerario e' tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria ed agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio delle domande che gli siano presentate per i permessi di ricerca di sua competenza; gli Enti suddetti possono presentare le loro osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Per le zone interessanti la difesa, il Ministro per l'industria e per il commercio o l'ingegnere capo del Distretto minerario provvederanno a rilasciare il permesso di ricerca dopo aver inteso l'Amministrazione militare.

Il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che conceda o neghi il permesso di ricerca, e' definitivo.

Salvo che non sia diversamente diposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Consiglio superiore delle miniere, sono considerati di interesse nazionale i minerali indicati nell'art. 2, prima categoria, lettera a) lettera b), (esclusa la grafite) e lettera c) (escluse le acque minerali e termali) del presente decreto; di interesse locale tutti gli altri".

Art 2.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

La decadenza del permesso di ricerca, nei casi indicati dall'art. 9 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 14-13, e' pronunziata in via definitiva dalla stessa autorita' competente a concederlo.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382

Art 3.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

La concessione per la coltivazione di giacimenti di minerali di interesse locale, salvo quanto disposto nel successivo articolo, e' accordata dall'ingegnere capo del Distretto minerario.

L'ingegnere capo del Distretto minerario, prima di emettere l'atto di concessione, e' tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura ed ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli Enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

Contro il provvedimento dell'ingegnere capo del Distretto minerario, che accolga o neghi la concessione, e' ammesso ricorso gerarchico al Ministro per l'industria e per il commercio, che decide sentito il Consiglio superiore delle miniere.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 APRILE 1994, N. 382

Art 4.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

La concessione per la coltivazione di giacimenti di acque minerali e termali, di cui agli articoli 14 e seguenti del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, e' fatta dal prefetto, sentito l'ingegnere capo del Genio civile ed il medico provinciale.

Prima della concessione il prefetto e' tenuto a dare comunicazione alla Amministrazione provinciale, alla Camera di commercio, industria e agricoltura e ai Comuni interessati per territorio, delle domande che gli siano presentate; gli Enti suddetti possono presentare le proprie osservazioni entro trenta giorni dalla data della comunicazione stessa.

La concessione disposta ai sensi del primo comma non puo' avere una durata superiore a dieci anni e puo' alla scadenza essere rinnovata.

Contro il provvedimento del prefetto, che conceda o neghi la concessione, puo' essere proposto ricorso al Ministro per l'industria e per il...

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