DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 gennaio 1998, n. 37 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59

Coming into Force09 Maggio 1998
End of Effective Date06 Ottobre 2011
Enactment Date12 Gennaio 1998
Published date10 Marzo 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/03/10/098G0081/CONSOLIDATED/20110922
Official Gazette PublicationGU n.57 del 10-03-1998
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 26 luglio 1965, n. 966, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 dicembre 1984, n. 818, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 agosto 1997;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 1 dicembre 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Oggetto del regolamento

  1. Il presente regolamento disciplina i procedimenti di controllo delle condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi attribuiti, in base alla vigente normativa,alla competenza dei comandi provinciali dei vigili del fuoco, per le fasi relative all'esame dei progetti, agli accertamenti sopralluogo, all'esercizio delle attivita' soggette a controllo, all'approvazione delle deroghe alla normativa di conformita'.

  2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del regolamento gli adempimenti previsti per il settore delle attivita' industriali a rischio di incidente rilevante soggette alla disciplina della notifica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni ed integrazioni.

  3. Ai sensi del presente regolamento, il comando provinciale dei vigili del fuoco e' denominato "comando".

  4. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 16 febbraio 1982, e successive modifiche ed integrazioni.

  5. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti oggetto del presente regolamento, il contenuto delle stesse e la relativa documentazione da allegare sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di concerto il Ministro per la funzione pubblica. Con lo stesso decreto sono fissati criteri uniformi per lo svolgimento dei servizi a pagamento resi da parte dei comandi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 1 AGOSTO 2011, N. 151

Art 2.

Parere di conformita'

  1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

  2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto. --------------- Nota redazionale

Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 5/5/1998, n. 102 durante il periodo di "vacatio legis".

E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.

Art 2.

Parere di conformita'

  1. Gli enti e i privati responsabili delle attivita' di cui al comma 4 dell'articolo 1 sono tenuti a richiedere al comando l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti.

  2. Il comando esamina i progetti e si pronuncia sulla conformita' degli stessi alla normativa antincendio entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione. Qualora la complessita' del progetto lo richieda, il predetto termine, previa comunicazione all'interessato entro 15 giorni dalla data di presentazione del progetto, e' differito al novantesimo giorno. In caso di documentazione incompleta od irregolare ovvero nel caso in cui il comando ritenga assolutamente indispensabile richiedere al soggetto interessato l'integrazione della documentazione presentata, il termine e' interrotto, per una sola volta, e riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. Ove il comando non si esprima nei termini prescritti, il progetto si intende respinto.2

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