DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 agosto 2011, n. 151 - Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (11G0193)

Coming into Force07 Ottobre 2011
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2011/09/22/011G0193/CONSOLIDATED/20140912
Enactment Date01 Agosto 2011
Published date22 Settembre 2011
Official Gazette PublicationGU n.221 del 22-09-2011
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 14;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, ed in particolare gli articoli 16, comma 7, 20 e 23;

Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 maggio 1959, n. 689;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 214;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 16 febbraio 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 9 aprile 1982;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 8 marzo 1985, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 22 aprile 1985;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 4 maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 1998;

Visto il decreto del Ministro dell'interno in data 3 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2006;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 gennaio 2008, n. 37;

Acquisito il parere del Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, espresso nella seduta del 23 febbraio 2011;

Sentite le associazioni imprenditoriali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2011;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 21 marzo 2011;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2011;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro dell'interno, del Ministro per la semplificazione normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: Art. 1 Definizioni

  1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

  1. Comando: il Comando provinciale dei vigili del fuoco territorialmente competente;

  2. Direzione: la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco del soccorso pubblico e della difesa civile;

  3. CTR: il Comitato tecnico regionale per la prevenzione incendi di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;

  4. SCIA: la segnalazione certificata di inizio attivita', ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'articolo 49, comma 4-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in cui la ricevuta della segnalazione costituisce titolo autorizzatorio ai sensi dell'articolo 38, comma 3, lettere e) ed f), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

  5. SUAP: lo sportello unico per le attivita' produttive che costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attivita' produttiva e fornisce una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni, comunque coinvolte nel procedimento;

  6. CPI: Certificato di prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

Art 2.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

  3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.

  4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

  5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

  6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni.

  7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la speditezza dell'attivita' amministrativa, le modalita' di presentazione delle istanze oggetto del presente regolamento e la relativa documentazione, da allegare, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'interno.

  8. Con il decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono stabiliti i corrispettivi per i servizi di prevenzione incendi effettuati dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 2.

Finalita' ed ambito di applicazione

  1. Il presente regolamento individua le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza antincendio che, in base alla vigente normativa, sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

  2. Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell'Allegato I del presente regolamento.

  3. Le attivita' sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell'Allegato I in relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attivita', alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della pubblica incolumita'.

  4. L'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione di cui all'Allegato I del presente regolamento e' soggetta a revisione, in relazione al mutamento delle esigenze di salvaguardia delle condizioni di sicurezza antincendio.

  5. La revisione dell'elenco delle attivita' soggette ai controlli di prevenzione incendi, di cui all'Allegato I, e' effettuata con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il Comitato centrale tecnico-scientifico per la prevenzione incendi.

  6. Sono escluse dall'ambito di applicazione del presente regolamento le attivita' industriali a rischio di incidente rilevante, soggette alla presentazione del rapporto di sicurezza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni. 3

  7. Al fine di garantire l'uniformita' delle procedure, nonche' la trasparenza e la...

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