DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 577 - Approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi

Coming into Force04 Settembre 1982
Published date20 Agosto 1982
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1982/08/20/082U0577/CONSOLIDATED/20060405
Enactment Date29 Luglio 1982
Official Gazette PublicationGU n.229 del 20-08-1982
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 18 luglio 1980, n. 406, che prevede l'emanazione delle disposizioni intese a regolare l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, da assolversi dai vari organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi delle leggi 27 dicembre 1941, n. 1570, 13 maggio 1961, n. 469 e 26 luglio 1965, n. 966, nonche' del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547;

Sentite le competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 luglio 1982;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale; Decreta:

E' approvato l'annesso regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi, vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 29 luglio 1982 PERTINI SPADOLINI - ROGNONI DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 agosto 1982

Atti di Governo, registro n. 41, foglio n. 30

Regolamento concernente norme sui servizi di prevenzione incendi

REGOLAMENTO CONCERNENTE "NORME SUI SERVIZI DI PREVENZIONE INCENDI"

IN ESECUZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 18 LUGLIO 1980, N. 406

Titolo I FINALITA' E CARATTERISTICHE GENERALI
Art 1. - Obiettivi e competenze

La prevenzione incendi costituisce servizio di interesse pubblico per il conseguimento di obiettivi di sicurezza della vita umana e incolumita' delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente secondo criteri applicativi uniformi nel territorio nazionale.

Il servizio di prevenzione incendi costituisce compito istituzionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Art 1. - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art 2. - Definizione

Per "prevenzione incendi" si intende la materia di rilevanza interdisciplinare, nel cui ambito vengono promossi, studiati, predisposti e sperimentati misure, provvedimenti, accorgimenti e modi di azione intesi ad evitare, secondo le norme emanate dagli organi competenti, l'insorgenza di un incendio e a limitarne le conseguenze.

Art 2. - ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art 3. - Principi di base e misure tecniche fondamentali

Per il conseguimento delle finalita' perseguite dal presente decreto del Presidente della Repubblica si provvede, oltre che mediante controlli, anche mediante norme tecniche che vengono adottate dal Ministero dell'interno di concerto con le amministrazioni di volta in volta interessate.

Le predette norme, fondate su presupposti tecnicoscientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:

1) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilita' dell'insorgere dell'incendio quali dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni atti ad influire sulle sorgenti d'ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante;

2) misure, provvedimenti e accorgimenti operativi atti a limitare le conseguenze dell'incendio quali sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie d'esodo d'emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili;

3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art 3. - Principi di base e misure tecniche fondamentali

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

Le predette norme, fondate su presupposti tecnicoscientifici generali in relazione alle situazioni di rischio tipiche da prevenire, dovranno specificare:

1)PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139;

2)PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139;

3) apprestamenti e misure antincendi predisposti a cura di titolari di attivita' comportanti notevoli livelli di rischio ai sensi di quanto fissato dall'art. 2, comma c), della legge 13 maggio 1961, n. 469.

Art 4. - Collegamenti con le normative antinfortunistiche e con il Servizio sanitario nazionale

Nel rispetto delle attribuzioni assegnate in via primaria ad altri enti e organismi, la prevenzione incendi si esplica, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, anche nel settore della prevenzione degli infortuni sul lavoro e concorre al conseguimento degli obiettivi specificati nella legge 23 dicembre 1978, n. 833, sull'istituzione del Servizio sanitario nazionale.

In tale ambito, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, saranno determinati il ruolo, le competenze e i collegamenti del servizio di prevenzione incendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del coordinamento dell'azione svolta da uffici statali con quelli regionali, a norma dell'art. 3 della legge 22 luglio 1975, n. 382, e con organismi, pubblici o privati, operanti istituzionalmente nelle materie indicate al primo comma.

Art 5. - Collegamenti con organismi internazionali

Nell'ambito delle direttive generali del Ministro dell'interno, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco coordina la propria azione nel settore della prevenzione incendi in conformita' alle iniziative della Comunita' economica europea e di altri organismi internazionali, al fine preminente di armonizzare le prassi e i criteri informatori nazionali con quelli comunitari o internazionali, anche mediante sistematici scambi di conoscenze e di esperienze rivolte al progresso e all'aggiornamento del settore medesimo.

Art 6. - Collegamenti con organismi nazionali

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltreche' con i collegamenti di cui al precedente art. 5, programma, coordina e sviluppa l'attivita' di prevenzione incendi nei suoi aspetti interdisciplinari mediante la piu' ampia collaborazione con gli organismi nazionali competenti in materia, anche attraverso seminari, riunioni, iniziative didattiche, esercitazioni e dimostrazioni pratiche.

Art 7. - Attivita' formative

In relazione alle esigenze emergenti dall'espletamento del servizio di prevenzione incendi, verranno programmati in sede centrale i modi e i tempi per svolgere l'attivita' formativa relativa al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonche' la verifica dei risultati conseguiti.

Tale attivita' formativa potra' comprendere seminari, conferenze, cicli di formazione e di aggiornamento, collegamenti con organi didattici e scientifici e potra' essere articolata in varie sedi, incluse le scuole centrali antincendi ed il centro studi ed esperienze antincendi opportunamente adeguati per corrispondere a tali compiti.

Art 7. - Attivita' formative

((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile promuove la formazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' la verifica dei risultati conseguiti, e la diffusione della cultura in materia di sicurezza antincendi, anche attraverso seminari, convegni, cicli di formazione, collegamenti con le istituzioni, le strutture scolastiche, quelle universitarie, anche internazionali, e la comunita' scientifica.

  1. In relazione alle esigenze connesse all'espletamento delle attivita' in materia di prevenzione incendi dei tecnici dipendenti delle altre amministrazioni dello Stato, dei liberi professionisti e degli addetti ai servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche attraverso apposite convenzioni, definisce i contenuti e le modalita' per lo svolgimento dell'attivita' formativa, a pagamento, in materia. Le attivita' di cui al presente comma sono svolte nei confronti delle Forze armate a seguito di richiesta dell'Amministrazione della difesa.

  2. Le attivita' didattiche e quelle di cui al comma 2 sono svolte...

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