LEGGE 26 luglio 1965, n. 966 - Disciplina delle tariffe, delle modalita' di pagamento e dei compensi al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per i servizi a pagamento

Coming into Force31 Agosto 1965
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/08/16/065U0966/CONSOLIDATED/20091214
Published date16 Agosto 1965
Enactment Date26 Luglio 1965
Official Gazette PublicationGU n.204 del 16-08-1965
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA

la seguente legge

Art 1.

I servizi di soccorso tecnico, quando non vi sia pericolo imminente di danno a persone ed a cose, e le visite ed i servizi di vigilanza, ai fini della prevenzione incendi, resi dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi degli articoli 26, lettere a) e b) della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, e 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, nonche' le prestazioni del Centro studi ed esperienze sui richiesta di enti e di privati, sono effettuati a pagamento, in conformita' delle disposizioni della presente legge.

Sono esenti dal pagamento le prestazioni richieste dalle Amministrazioni dello Stato.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 2.

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

  1. le visite ed i controlli di prevenzione degli incendi ai locali adibiti ai depositi ed alle industrie determinati in conformita' a quanto stabilito al successivo articolo 4, nonche' l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni o di modifiche di quelli esistenti, delle aziende e lavorazioni di cui agli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ed alle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1959, n. 689. Dette visite e controlli devono comprendere anche gli accertamenti di competenza previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro;

  2. i servizi di vigilanza a locali di pubblico spettacolo, da effettuarsi nei limiti ed in conformita' delle prescrizioni stabilite dalle Commissioni permanenti provinciali previste dall'articolo 141 del regolamento di pubblica sicurezza 6 maggio 1940, n. 635;

  3. la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

Per ottemperare all'obbligo di cui sopra, gli enti ed i privati devono presentare domanda al Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio, con le modalita' stabilite dal successivo articolo 6.

In caso di inosservanza, oltre alle eventuali sanzioni penali previste dalle vigenti disposizioni, puo' essere disposta dal prefetto la sospensione della licenza di esercizio fino all'adempimento dell'obbligo.

Art 2.

Gli enti ed i privati sono tenuti a richiedere:

  1. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139;

  2. LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139;

  3. la preparazione tecnica e l'addestramento delle squadre antincendi, costituite, a norma dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1961, n. 469, presso stabilimenti industriali, depositi e simili.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.

Art 3.

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

  1. esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

  2. servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

  3. soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6.

Art 3.

Possono essere effettuate, a richiesta di enti e di privati, le seguenti prestazioni:

  1. esecuzione di studi, ricerche e controlli, presso il Centro studi ed esperienze;

  2. servizi di vigilanza a stabilimenti, laboratori, natanti, depositi, magazzini e simili;

  3. soccorsi tecnici comprendenti:

1) soccorsi stradali, recupero di automezzi e di natanti;

2) impiego di autogru e di mezzi di sollevamento di pompe e di eiettori per lo svuotamento di pozzi e cisterne, vasche, eccetera;

3) servizi di demolizione; servizi di sgombro dopo lo spegnimento di incendi, o in seguito a crolli od altri sinistri, quando sia cessato l'intervento di emergenza, nonche' altri servizi tecnici non urgenti, che l'Amministrazione potra' prestare, sempre che si tratti di servizi che rientrino nei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che possono essere effettuati solo con l'impiego di mezzi in dotazione.

Le domande per ottenere le prestazioni facoltative indicate nel presente articolo, da compilarsi nella forma prevista nell'apposito modello allegato n. 4, sono presentate al direttore del Centro studi ed esperienze o al comandante provinciale competente per territorio, i quali, ove riconoscano la possibilita' di accogliere le richieste, dispongono l'esecuzione delle prestazioni, previa costituzione del deposito provvisorio di cui al successivo articolo 6. 2

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 4.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validita' pari alla periodicita' delle visite.

Art 4.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il Comando provinciale dei vigili del fuoco, eseguiti i controlli e accertata la rispondenza degli impianti alle prescrizioni di sicurezza, rilascia un "certificato di prevenzione" che ha validita' pari alla periodicita' delle visite. 1a

Art 4.

I depositi e le industrie pericolose soggetti alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi, nonche' la periodicita' delle visite, sono determinati con decreto dal Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per l'industria e commercio, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza degli impianti.

Indipendentemente dalla periodicita' stabilita con il provvedimento di cui al precedente comma, l'obbligo di richiedere le visite ed i controlli ricorre: quando vi sono modifiche di lavorazione o di strutture; nei casi di nuova destinazione dei locali o di variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericolose esistenti negli stabilimenti o depositi, e ogni qualvolta vengano a mutare le condizioni di sicurezza precedentemente accertate.

Il...

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