LEGGE 27 dicembre 1941, n. 1570 - Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi

Coming into Force03 Febbraio 1942
Enactment Date27 Dicembre 1941
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1942/02/03/041U1570/CONSOLIDATED/20100508
Published date03 Febbraio 1942
Official Gazette PublicationGU n.27 del 03-02-1942
TITOLO PRIMO ORDINAMENTO GENERALE

VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE RE D'ITALIA E DI ALBANIA IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art 1.

E' istituito e posto alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il quale e' chiamato a tutelare la incolumita' delle persone e la salvezza delle cose, mediante la prevenzione e l'estinzione degli incendi e l'apporto di soccorsi tecnici in genere, anche ai fini della protezione antiaerea.

Il Corpo e' chiamato, inoltre, a contribuire alla preparazione delle forze necessarie alle unita' dell'esercito di campagna ed ai bisogni della difesa territoriale.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 2.

Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le provincie del Regno. I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalita' giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella A.

Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali.

Art 2.

Fanno parte del Corpo nazionale tanti Corpi dei vigili del fuoco quante sono le provincie del Regno. I Corpi dei vigili del fuoco sono dotati di personalita' giuridica, hanno sede nei capoluoghi di provincia e si distinguono con una numerazione progressiva indicata nella annessa tabella A.

Essi godono, per quanto riguarda il pagamento di ogni imposta e tassa, governativa, provinciale e comunale, dello stesso trattamento previsto dalle leggi vigenti per le Amministrazioni statali.

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dei Corpi dei vigili del fuoco spettano all'Avvocatura dello Stato che vi provvede con le stesse norme vigenti per le Amministrazioni statali. 7

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 3.

E' istituita, come ripartizione organica del Ministero dell'interno, la Direzione generale dei servizi antincendi.

Per tali servizi sono istituiti appositi ruoli di personale statale, il cui organico e' stabilito nella annessa tabella B.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi a' termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 4.

Il posto di ispettore sanitario e' conferito, a scelta, fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanita' pubblica, appartenenti al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta dl grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

Il posto di ispettore ginnico-sportivo, e' conferito, a scelta, su parere del Consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno fra gli istruttori di ruolo di educazione fisica della Gioventu' Italiana del Littorio, che rivestano il grado di istruttore di III classe e risultino in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica conseguito presso l'Accademia della G.I.L. di Roma o la soppressa Regia Accademia fascista di educazione fisica e giovanile di Roma. Potra' conferirsi anche ad istruttori di ruolo di educazione fisica della G.I.L. che rivestano il grado di istruttore di IV classe, purche' abbiano compiuto in questo ultimo grado almeno tre anni di servizio e risultino in possesso del diploma di abilitazione all'insegnamento dell'educazione fisica conseguito presso le predette Accademie.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salve le disposizioni dell'articolo 9 per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.

Art 4.

((Il posto di ispettore sanitario e' conferito, a scelta, fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanita' pubblica, appartenente al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio.

Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 9 per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti)).

Art 4.

Il posto di ispettore sanitario e' conferito, a scelta, fra i funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione della sanita' pubblica, appartenente al 7° grado, ovvero per promozione per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, ai funzionari medici dei ruoli dell'Amministrazione predetta di grado 8°, che abbiano compiuto nel grado stesso almeno tre anni di servizio. 8

Per i concorsi, le nomine e le promozioni del rimanente personale iscritto nei ruoli statali dei servizi antincendi, valgono le norme generali sullo stato giuridico ed economico degli impiegati civili dello Stato, salvo le disposizioni dell'art. 9 per quanto riguarda il reclutamento degli ufficiali permanenti.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 5.

I Corpi dei vigili del fuoco sono' distinti in cinque categorie come dall'annessa tabella C.

Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze, da emanarsi ai termini dell'articolo 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

Art 6.

La forza organica dei Corpi dei vigili del fuoco (sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti; ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili volontari), sara' stabilita con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per la guerra e per le finanze.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139

TITOLO SECONDO PERSONALE
CAPO I Disposizioni generali.
Art 7.

Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha un personale permanente ed un personale volontario, costituiti da ufficiali, sottufficiali, vigili scelti e vigili.

Il personale permanente dedica la propria attivita' in...

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