DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 novembre 2010, n. 223 - Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. (10G0245)

Coming into Force07 Gennaio 2011
Published date23 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/23/010G0245/CONSOLIDATED/20170529
Enactment Date25 Novembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.299 del 23-12-2010
Capo I Semplificazione e riordino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n 250
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria;

Visto l'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99;

Visto l'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunita' di emanare misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, ed alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonche' di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i principi e i criteri direttivi indicati nel citato articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 agosto1990, n. 250, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 278, e successive modificazioni;

Vista la legge 15 novembre 1993, n. 466;

Vista la legge 7 marzo 2001, n. 62, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 10-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 525, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 142;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, e successive modificazioni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 ottobre 2009;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 14 dicembre 2009;

Acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario;

Considerato che la Prima Commissione Permanente del Senato ha specificamente segnalato la necessita' di correggere, all'articolo 12, comma 1, l'erroneo riferimento alla legge 7 agosto 1990, n. 250, trattandosi chiaramente della legge 7 agosto 1990, n. 230;

Ritenuto di doversi uniformare alla predetta osservazione, in ragione della circostanza che la qualificazione della erroneita' del riferimento normativo proviene dal medesimo ambito parlamentare dal quale e' promanata la legge di delega per l'adozione del regolamento;

Sentito il Ministro per la semplificazione normativa;

Sentita l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; Emana il seguente regolamento : Art. 1 Presentazione delle domande

  1. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250, sottoscritte dal legale rappresentante, sono presentate per via telematica e con firma digitale dal 1° al 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento dei contributi, secondo le modalita' pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora l'impresa sia impossibilitata ad utilizzare lo strumento informatico, la domanda puo' essere presentata entro lo stesso termine anche mediante raccomandata postale. Le domande presentate al di fuori del periodo indicato sono inammissibili. La documentazione istruttoria e' trasmessa, unicamente mediante raccomandata postale con avviso di ricevimento o per via telematica, con firma digitale, secondo modalita' indicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri. La medesima documentazione istruttoria deve comunque pervenire, a pena di decadenza dal diritto all'ammissione al contributo, entro il 30 settembre dell'anno in cui e' stata presentata la domanda per la concessione.

Art 2.

Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

  1. Le imprese di cui all'articolo 3, commi 2, 2-bis, 2-ter, con esclusione di quelle editrici di quotidiani editi e diffusi all'estero, e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' le imprese di cui all'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermi restando tutti gli altri requisiti di legge, possono richiedere i relativi contributi a condizione che la testata edita sia venduta, per le testate nazionali, nella misura di almeno il 15 per cento delle copie distribuite e, per le testate locali, nella misura di almeno il 30 per cento delle copie distribuite. Per copie distribuite si intendono quelle poste in vendita in edicola o presso punti di vendita non esclusivi, entrambi tramite contratti con societa' di distribuzione esterne, non controllate ne' collegate all'impresa editrice richiedente il contributo, ovvero quelle distribuite in abbonamento a titolo oneroso. Nel computo delle copie distribuite non rientrano quelle oggetto di vendita in blocco, da intendersi quale vendita di una pluralita' di copie ad un soggetto ad un prezzo inferiore a quello indicato sulla pubblicazione, effettuata direttamente dalle imprese editrici, non in abbonamento ed al di fuori della filiera distributiva, nonche' quelle cedute in connessione con il versamento di quote associative, qualora non espressamente destinate alla sottoscrizione di abbonamenti a prodotti editoriali mediante doppia opzione di quota, e quelle diffuse tramite lo strillonaggio. La tiratura, la distribuzione complessiva nelle sue diverse modalita', nonche' la vendita, devono essere analiticamente certificate da una societa' di revisione iscritta nell'apposito albo tenuto dalla CONSOB. Ai fini del presente articolo si intende per testata nazionale quella distribuita in almeno cinque regioni.

  2. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le cooperative devono essere composte in prevalenza da giornalisti e la maggioranza dei soci, mantenendo il medesimo criterio di prevalenza, deve risultare dipendente della cooperativa, con contratto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato.

  3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.

Art 2.

Disposizioni relative ai requisiti per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103.

  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103.

  3. Le cooperative editrici costituite ai sensi e per gli effetti dell'articolo 153, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fermo restando il possesso di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, possono continuare ad accedere ai contributi di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 250, a condizione che si costituiscano, entro il 31 dicembre dell'anno di entrata in vigore del presente regolamento, in cooperative giornalistiche che posseggano i requisiti di cui all'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificati dall'articolo 1, commi 458 e 460, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dal comma 2 del presente articolo.

Art 3.

Disposizioni relative alle modalita' di calcolo dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250.

  1. I contributi alle imprese editrici di cui all'articolo 3, commi 2 e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 250, nonche' alle imprese editrici di quotidiani italiani editi e diffusi all'estero di cui al comma 2-ter del medesimo articolo 3, sono calcolati sulla base di un importo fisso annuo pari al 50 per cento dei costi ammissibili risultanti dal bilancio, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa, nonche' di un importo variabile nella misura di euro 0,09 per ogni copia distribuita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, fino ad un massimo di 50 milioni di copie annue; l'ammontare complessivo di tali contributi non puo' comunque superare il 60 per cento dei costi come sopra indicati.

  2. I contributi alle imprese editrici di giornali quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca, di cui all'articolo 3, comma 2-ter, della legge 7 agosto...

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