LEGGE 7 agosto 1990, n. 250 - Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa

Coming into Force11 Settembre 1990
Enactment Date07 Agosto 1990
Published date27 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/27/090G0304/CONSOLIDATED/20181231
Official Gazette PublicationGU n.199 del 27-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Le imprese radiofoniche di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, qualora siano costituite in societa' cooperativa senza scopo di lucro, sono esentate dalla comunicazione di cui all'articolo 9, comma 2, della legge medesima.

Art 2.
  1. Il termine per la presentazione della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, da parte delle imprese radiofoniche costituite in forma giuridica diversa dalla societa' cooperativa, che usufruiscono dei benefici di cui all'articolo 11 della stessa legge, e che hanno presentato la relativa domanda, e' riaperto per il periodo di tre mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art 3.
  1. Per l'anno 1990 alle imprese editrici di quotidiani o periodici di cui al comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e alle imprese radiofoniche di cui al comma 2 dell'articolo 11 della medesima legge, sono concessi ulteriori contributi integrativi pari a quelli risultanti dai predetti commi degli articoli 9 e 11 della citata legge n. 67 del 1987, sempre che tutte le entrate pubblicitarie non raggiungano il 40 per cento dei costi complessivi dell'esercizio relativo all'anno 1990, compresi gli ammortamenti risultanti a bilancio.

  2. A decorrere dal 1° gennaio 1991 i contributi di cui al comma 8 sono concessi alle imprese editrici di giornali quotidiani che siano costituite come cooperative giornalistiche ai sensi dell'articolo 6 e dell'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, o, se costituite in altra forma societaria, a condizione che la maggioranza del capitale sociale sia comunque detenuta da cooperative, fondazioni od enti morali che non abbiano scopo di lucro. Tali contributi sono corrisposti anche ai giornali quotidiani editi in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonche' ai periodici editi da cooperative di giornalisti, ivi comprese quelle di cui all'articolo 52 della citata legge n. 416 del 1981, anche se costituite, limitatamente a queste ultime, dopo il 31 dicembre 1980. Nel caso dei periodici si applicano i limiti e le riduzioni proporzionali previsti dal comma 10, lettere a) e b). Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. Tali contributi sono concessi limitatamente ad una sola testata per ciascuna impresa.

  3. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di periodici che risultino esercitate da cooperative, fondazioni o enti morali, ovvero da societa' la maggioranza del capitale sociale delle quali sia detenuta da cooperative, fondazioni o enti morali che non abbiano scopo di lucro, sono corrisposte annualmente L. 200 per copia stampata fino a 40 mila copie di tiratura media, indipendentemente dal numero delle testate. Le imprese di cui al presente comma devono essere costituite da almeno tre anni ovvero editare testate diffuse da almeno cinque anni. I contributi di cui al presente comma sono corrisposti a condizione che le imprese editrici:

    1. non abbiano acquisito, nell'anno precedente, introiti pubblicitari superiori complessivamente al 40 per cento dei costi, compresi gli ammortamenti, dell'impresa per l'anno medesimo, risultanti dal bilancio;

    2. editino periodici a contenuto prevalentemente informativo;

    3. abbiano pubblicato nei due anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge e nell'anno di riferimento dei contributi, non meno di 45 numeri ogni anno per ciascuna testata per i plurisettimanali e settimanali, 18 per i quindicinali e 9 per i mensili.

  4. La commissione di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 11 della legge 30 aprile 1983, n. 137, esprime parere sull'accertamento della tiratura e sull'accertamento dei requisiti di ammissione ai contributi disposti dal comma 3.

  5. Le imprese editrici in possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 devono trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, lo statuto della societa' che escluda esplicitamente la distribuzione degli utili fino allo scioglimento della societa' stessa. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della presente legge si applicano anche alle imprese editrici di giornali quotidiani e periodici che gia' abbiano presentato domanda per accedere ai contributi di cui agli articoli 9 e 10 della citata legge n. 67 del 1987. Non possono percepire i contributi di cui al comma 8 le imprese editrici che siano collegate con imprese editrici di altri giornali quotidiani o periodici ovvero con imprese che raccolgano pubblicita' per la testata stessa o per altri giornali quotidiani o periodici. Non possono percepire i suddetti contributi le imprese editoriali collegate con altre imprese titolari di rapporti contrattuali con l'impresa editoriale stessa, il cui importo ecceda il 10 per cento dei costi complessivi dell'impresa editrice, compresi gli ammortamenti, ovvero nel caso in cui tra i soci e gli amministratori dell'impresa editoriale figurino persone fisiche nella medesima condizione contrattuale.

  6. Ove nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo la societa' proceda ad operazioni di riduzione del capitale per esuberanza, ovvero la societa' deliberi la fusione o comunque operi il conferimento di azienda in societa' il cui statuto non contempli l'esclusione di cui al comma 5, la societa' dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma pari ai contributi disposti, aumentati degli interessi calcolati al tasso doppio del tasso di riferimento di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembe 1976, n. 902, e successive modificazioni, a partire dalla data di ogni riscossione, e capitalizzati annualmente; ove nello stesso periodo la societa' sia posta in liquidazione, dovra' versare in conto entrate al Ministero del tesoro una somma parimenti calcolata nei limiti del risultato netto della liquidazione, prima di qualunque distribuzione od assegnazione. Una somma parimenti calcolata dovra' essere versata dalla societa' quando, nei dieci anni dalla riscossione dell'ultimo contributo, dai bilanci annuali o da altra documentazione idonea, risulti violata l'esclusione della distribuzione degli utili.

  7. I contributi di cui al comma 8 sono corrisposti a condizione che gli introiti pubblicitari di ciascuna impresa editoriale, acquisiti nell'anno precedente, non superino il 40 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio per l'anno medesimo, compresi gli ammortamenti. Se le entrate pubblicitarie sono comprese tra il 35 per cento ed il 40 per cento dei costi, i contributi di cui al comma 8, lettera b), sono ridotti del 50 per cento.

  8. I contributi alle imprese editrici di cui al comma 2 sono determinati nella seguente misura:

    1. un contributo fisso annuo di importo pari al 30 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi per ciascuna impresa;

    2. contributi variabili nelle seguenti misure:

    1) lire 500 milioni all'anno da 10.000 a 30.000 copie di tiratura media giornaliera e lire 300 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, dalle 30.000 alle 150.000 copie;

    2) lire 200 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 150.000 copie e fino alle 250.000 copie;

    3) lire 100 milioni all'anno, ogni 10.000 copie di tiratura media giornaliera, oltre le 250.000 copie.

  9. L'ammontare totale dei contributi previsti dal comma 8 non puo' comunque superare il 60 per cento della media dei costi come determinati dal medesimo comma 8.

  10. A decorrere dal 1° gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, e' corrisposto:

    1. un contributo fisso annuo di importo pari al 40 per cento della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi, inclusi gli ammortamenti, e comunque non superiore a lire 2 miliardi e 500 milioni per i quotidiani e lire 600 milioni per i periodici;

    2. un contributo variabile, calcolato secondo i parametri previsti dal comma 8, per i quotidiani, ridotto ad un sesto, un dodicesimo od un ventiquattresimo rispettivamente per i periodici settimanali, quindicinali o mensili; per i suddetti periodici viene comunque corrisposto un contributo fisso di lire 400 milioni nel caso di tirature medie superiori alle 10.000 copie.

  11. A decorrere dall'anno 1991, ove le entrate pubblicitarie siano inferiori al 30 per cento dei costi d'esercizio annuali, compresi gli ammortamenti, sono concessi, per ogni esercizio, ulteriori contributi integrativi pari al 50 per cento di quanto determinato dalle lettere a) e b) del comma 10.

  12. La somma dei contributi previsti dai commi 10 e 11 non puo' comunque superare il 60 per cento dei costi, come determinati dai medesimi commi 10 e 11.

  13. I contributi di cui ai commi 10 e 11 e di cui all'articolo 4 sono concessi a condizione che le imprese non fruiscano, ne' direttamente ne' indirettamente, di quelli di cui ai commi 2, 5, 6, 7 e 8, ed a condizione che i contributi di cui ai commi stessi non siano percepiti da imprese da esse controllate o che le controllano ovvero che siano controllate dalle stesse imprese o dagli stessi soggetti...

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