LEGGE 25 febbraio 1987, n. 67 - Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Coming into Force10 Marzo 1987
Published date09 Marzo 1987
Enactment Date25 Febbraio 1987
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/03/09/087U0067/CONSOLIDATED/20191224
Official Gazette PublicationGU n.56 del 09-03-1987 - Suppl. Ordinario n. 28
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

  1. Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

    "c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma".

  2. L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:

    "Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:

    1. la comunicazione degli utili o delle perdite;ovvero

    2. il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero

    3. una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;ovvero

    4. l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;ovvero

    5. l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite".

  3. Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:

    "I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici".

  4. Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e' sostituito dal seguente:

    "Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1".

Art 2.

(Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416)

  1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

    "Deve essere data comunicazione scritta al servizio dell'editoria, per le relative iscrizioni nel registro di cui all'articolo 11, di ogni trasferimento, a qualsiasi titolo, di azioni, partecipazioni o quote di proprieta' di societa' editrici di giornali quotidiani, che interessino piu' del 10 per cento del capitale sociale o della proprieta'. Tale limite e' ridotto al due per cento del capitale sociale o della proprieta', qualora il trasferimento riguardi azioni di societa' editrici di giornali quotidiani quotate in borsa".

  2. Il quarto comma dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

    "Le disposizioni del presente articolo si applicano in ogni caso ai trasferimenti per effetto dei quali un singolo soggetto o piu' soggetti collegati ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile vengono a disporre di una quota di capitale o di proprieta' superiore ai limiti indicati al primo comma del presente articolo".

  3. Al terzo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'articolo 3 della legge 10 gennaio 1985, n. 1, le parole "del cinque per cento" sono sostituite dalle altre "del due per cento".

Art 3.

(Concentrazioni nella stampa quotidiana)

  1. Si considera dominante nel mercato editoriale la posizione del soggetto che, per effetto degli atti di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo:

    1. giunga ad editare o a controllare societa' che editano testate quotidiane la cui tiratura, nell'anno solare precedente, abbia superato il 20 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia; ovvero

    2. giunga ad editare o a controllare societa' che editano un numero di testate superiore al 50 per cento di quelle edite nell'anno solare precedente e aventi luogo di pubblicazione, determinato ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, nell'ambito di una stessa regione e sempre che vi sia piu' di una testata; ovvero

    3. giunga ad editare o a controllare societa' che editano un numero di testate che abbiano tirato nell'anno solare precedente oltre il 50 per cento delle copie complessivamente tirate dai giornali quotidiani aventi luogo di pubblicazione nella medesima area interregionale. Ai fini della presente disposizione si intendono per aree interregionali quella del nord-ovest, comprendente Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria; quella del nord-est, comprendente Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna; quella del centro, comprendente Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo; quella del sud, comprendente le rimanenti regioni; ovvero

    4. diventi titolare di collegamenti con societa' editrici di giornali quotidiani la cui tiratura sia stata superiore, nell'anno solare precedente, al 30 per cento della tiratura complessiva dei giornali quotidiani in Italia.

  2. Il controllo e' definito ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile nonche' ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalla presente legge. I rapporti di cui al richiamato ottavo comma dell'articolo 1 sono rilevanti ai fini della individuazione della posizione di controllo, anche quando sono posti in essere nei confronti della societa' editrice da parte di societa' direttamente o indirettamente controllate. Il collegamento e' definito ai sensi del secondo comma dell'articolo 2359 del codice civile. Ai fini della individuazione della posizione di collegamento, e' rapporto di collegamento anche quello che si realizza attraverso una societa' direttamente o indirettamente controllata.

  3. Le disposizioni del precedente comma 2 costituiscono interpretazione autentica del secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1981, n. 416. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano alle operazioni realizzate dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1981, n. 416.

  4. Gli atti di cessione, i contratti di affitto o affidamento in gestione di testate, nonche' il trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' editrici sono nulli ove, per loro effetto, uno stesso soggetto raggiunge la posizione dominante di cui al comma 1.

  5. Quando per effetto di atti diversi da quelli previsti dal precedente comma 4 o per effetto di trasferimento tra vivi di azioni, partecipazioni o quote di societa' diverse da quelle editrici, un soggetto raggiunga una posizione che il Garante ritiene dominante, lo stesso Garante ne informa il Parlamento e fissa un termine non inferiore a sei mesi e non superiore a dodici mesi, entro il quale deve essere eliminata tale posizione. Il servizio dell'editoria comunica tempestivamente al Garante le informazioni ricevute e i dati acquisiti sugli atti e sui trasferimenti rilevanti ai fini della applicazione del presente comma.

  6. Alla scadenza del termine fissato, il Garante richiede al tribunale competente la adozione dei provvedimenti necessari per l'eliminazione della situazione di posizione dominante, compresi, se necessari, l'annullamento degli atti in questione e la vendita forzata di azioni, partecipazioni, quote o testate. Quando il Garante richiede la vendita forzata di testate, il cancelliere deve darne immediata comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali dell'impresa editrice.

    Deve successivamente comunicare l'avvenuta aggiudicazione e le relative condizioni alle suddette rappresentanze sindacali ovvero alla cooperativa o al consorzio costituiti a norma del primo e secondo comma dell'articolo 6 della legge 5 agosto 1981, n. 416. La cooperativa o il consorzio hanno diritto di prelazione sull'acquisto delle testate a parita' di condizioni. Il diritto di prelazione deve essere esercitato entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

  7. Quando per effetto di trasferimento a causa di morte uno stesso soggetto raggiunga la posizione dominante di cui al primo comma si applicano le...

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