(Modifiche agli articoli 1 e 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416)
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Al comma quinto dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, inserito dalla legge 30 aprile 1983, n. 137, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"c) rimanga immutato l'assetto proprietario di cui alla lettera a) del presente comma, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al precedente quarto comma".
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L'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"Le persone fisiche e le societa' che controllano una societa' editrice di giornali quotidiani, anche attraverso intestazione fiduciaria delle azioni o delle quote o per interposta persona, devono darne comunicazione scritta alla societa' controllata ed al servizio dell'editoria entro trenta giorni dal fatto o dal negozio che determina l'acquisizione del controllo. Costituisce controllo la sussistenza dei rapporti configurati come tali nell'articolo 2359 del codice civile. Si ritiene esistente, salvo prova contraria, l'influenza dominante prevista dal primo comma dell'articolo 2359 del codice civile quando ricorrano rapporti di carattere finanziario o organizzativo che consentono:
la comunicazione degli utili o delle perdite;ovvero
il coordinamento della gestione dell'impresa editrice con quella di altre imprese ai fini del perseguimento di uno scopo comune o ai fini di limitare la concorrenza tra le imprese stesse;ovvero
una distribuzione degli utili o delle perdite diversa, quanto ai soggetti o alla misura, da quella che sarebbe avvenuta in assenza dei rapporti stessi;ovvero
l'attribuzione di poteri maggiori rispetto a quelli derivanti dal numero delle azioni o delle quote possedute;ovvero
l'attribuzione a soggetti diversi da quelli legittimati in base all'assetto proprietario di poteri nella scelta degli amministratori e dei dirigenti delle imprese editrici nonche' dei direttori delle testate edite".
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Il nono comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dalle leggi 30 aprile 1983, n. 137, e 10 gennaio 1985, n. 1, e' sostituito dal seguente:
"I partiti politici rappresentati in almeno un ramo del Parlamento e le associazioni sindacali rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro possono intestare fiduciariamente, con deliberazione assunta secondo i rispettivi statuti, le azioni o le quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici e di societa' intestatarie di azioni o quote di societa' editrici di giornali quotidiani o periodici".
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Il quarto comma dell'articolo 9 della legge 5 agosto 1981, n. 416, aggiunto dall'articolo 5 della legge 30 aprile 1983, n. 137, e' sostituito dal seguente:
"Il garante, qualora non abbia ottenuto le notizie richieste o le giudichi insufficienti o inattendibili, puo' chiedere alla magistratura di svolgere le indagini anche mediante utilizzazione dei Corpi di polizia dello Stato, al fine di accertare l'effettiva titolarita' delle imprese editoriali e della proprieta' delle testate, nonche' la sussistenza dei rapporti di carattere finanziario o organizzativo di cui all'ottavo comma dell'articolo 1".