LEGGE 30 aprile 1983, n. 137 - Modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria

Coming into Force04 Maggio 1983
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1983/05/03/083U0137/ORIGINAL
Published date03 Maggio 1983
Enactment Date30 Aprile 1983
Official Gazette PublicationGU n.119 del 03-05-1983
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente comma:

"Le azioni o quote di societa' editrici intestate a soggetti diversi da quelli di cui ai due commi precedenti da data anteriore all'entrata in vigore della presente legge ed il cui valore sia inferiore alla meta' di quelle aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie ai sensi dell'articolo 2368 del codice civile, possono rimanere intestate a tali soggetti a condizione che:

  1. sia assicurata, attraverso comunicazioni al Servizio dell'editoria, la conoscenza della proprieta' - diretta o indiretta - di tali azioni o quote, in modo da consentire di individuare le persone fisiche o le societa' per azioni quotate in borsa o gli enti morali che - direttamente o indirettamente - ne detengono la proprieta' o il controllo;

  2. sia data dimostrazione, da parte del legale rappresentante della societa' che esercita l'impresa editrice, di aver provveduto a notificare ai loro titolari l'interdizione dal diritto di voto nelle assemblee sociali, ordinarie e straordinarie, della societa' stessa e di aver provveduto nelle forme prescritte ad informare di tale interdizione tutti i soci".

Il comma undicesimo dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

"Sono puniti con le pene stabilite nel sesto comma dell'articolo 5 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, gli amministratori che violano le disposizioni dei commi precedenti. Le stesse pene si applicano agli amministratori delle societa' alle quali sono intestate le azioni o le quote della societa' che esercita l'impresa giornalistica o delle societa' che comunque la controllano direttamente o indirettamente, che non trasmettano alle imprese editrici di giornali quotidiani l'elenco dei propri soci".

Il dodicesimo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, contenente la disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria e' abrogato.

Art 2.

All'articolo 2 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' aggiunto il seguente ultimo comma:

"Il trasferimento a qualunque titolo di azioni o quote di societa' editrici a soggetti diversi da quelli previsti dal precedente articolo 1 e' nullo".

Art 3.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e' sostituito dal seguente:

"Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al terzo e quarto comma dell'articolo 1, l'intestazione, a enti morali costituiti e registrati ai sensi degli articoli 14 e 33 del codice civile o a societa' con azioni quotate in borsa, di azioni aventi diritto di voto o di quote di societa' editrici di giornali quotidiani o...

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