LEGGE 14 agosto 1991, n. 278 - Modifiche ed integrazioni alle leggi 25 febbraio 1987, n. 67, e 7 agosto 1990, n. 250, concernenti provvidenze a favore della editoria

Coming into Force12 Settembre 1991
Enactment Date14 Agosto 1991
Published date28 Agosto 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/08/28/091G0321/CONSOLIDATED/20101223
Official Gazette PublicationGU n.201 del 28-08-1991
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Per le imprese di cui all'articolo 3, commi 2 e 10, e all'articolo 4, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le disposizioni stabilite dall'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono prorogate per l'estinzione dei debiti emergenti dal bilancio chiuso al 31 dicembre 1990, regolarmente approvato e depositato. Per le imprese che abbiano gia' beneficiato dei contributi per l'estinzione dei debiti al 31 dicembre 1986, dovranno essere presi in considerazione solo i debiti sorti successivamente a tale data.

  2. All'articolo 3, comma 10, della legge 7 agosto 1990, n. 250, l'alinea e' sostituito dal seguente:

    "A decorrere dal 1› gennaio 1991, alle imprese editrici di quotidiani o periodici che, anche attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi o giornali di forze politiche che abbiano, alla data del 30 giugno 1991, un proprio rappresentante in almeno un ramo del Parlamento e nel Parlamento europeo, e' corrisposto:".

  3. Ai mutui di cui al comma 1, che debbono essere destinati dalle imprese beneficiarie alla estinzione delle passivita' richiamate nel medesimo comma, si applicano altresi' le disposizioni previste dall'articolo 2 della legge 8 maggio 1989, n. 177.

Art 2.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto dall'articolo 3, comma 11, e dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' raddoppiato.

  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi".

Art 2.
  1. A decorrere dal 1 gennaio 1991, il contributo previsto . . . dall'articolo 4, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, e' raddoppiato. 2

  2. All'articolo 3, comma 12, della legge 7 agosto 1990, n. 250, le parole: "60 per cento dei costi" sono sostituite dalle altre: "70 per cento dei costi". AGGIORNAMENTO (2)

Il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Ai sensi del comma 1 dell'articolo 56 della legge 23 luglio 2009, n. 99, il presente regolamento entra in vigore a decorrere dal bilancio d'esercizio delle imprese beneficiarie successivo a quello in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Art 3.
  1. E' stanziata la somma di lire due miliardi annui per la...

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