LEGGE 7 agosto 1990, n. 230 - Contributi alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attivita' di informazione di interesse generale

Coming into Force26 Agosto 1990
End of Effective Date31 Dicembre 2019
Published date11 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/11/090G0282/CONSOLIDATED/20200229
Enactment Date07 Agosto 1990
Official Gazette PublicationGU n.187 del 11-08-1990
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Entro il 31 marzo di ciascuno degli anni 1991 e 1992 e, per il 1990, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e' corrisposto un contributo in conto capitale rispettivamente di lire 120 milioni per il 1990, lire 100 milioni per il 1991 e lire 100 milioni per il 1992 per ciascun impianto di diffusione radiofonica che, sulla base delle documentazioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 1987, n. 410, risulti essere stato utilizzato per diffondere i propri programmi nell'intero triennio 1986-1988, alle imprese radiofoniche private che nei primi tre anni successivi all'entrata in vigore dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, abbiano:

    1. trasmesso quotidianamente propri programmi informativi su avvenimenti politici, religiosi, economici, sociali, sindacali o letterari per non meno di nove ore comprese tra le ore sette e le ore venti;

    2. utilizzato esclusivamente per la diffusione dei propri programmi, in ciascuno dei tre anni, almeno 60 impianti di trasmissione ubicati in almeno 35 province e in almeno 14 regioni italiane e che, quantomeno nel terzo anno, abbiano esteso il numero di impianti al 50 per cento delle province e all'85 per cento delle regioni;

    3. usufruito delle agevolazioni e dei rimborsi di cui al comma 1 o dei contributi di cui al comma 2 dell'articolo 11 della citata legge n. 67 del 1987.

  2. Condizione per la corresponsione dei contributi di cui al comma 1 e' l'impegno delle imprese a rispettare nel quinquennio 1990-1994 le condizioni previste alle lettere a) e b) del comma medesimo. Tale impegno deve essere comunicato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145 2 4 5

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