LEGGE 15 novembre 1993, n. 466 - Modifiche ed integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 250, recante provvidenze per l'editoria

Coming into Force21 Novembre 1993
Enactment Date15 Novembre 1993
Published date20 Novembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/11/20/093G0541/CONSOLIDATED/20101223
Official Gazette PublicationGU n.273 del 20-11-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. L'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta e' autorizzato ad utilizzare il contributo straordinario di lire 117 miliardi, versato dallo Stato per l'anno 1993 ai sensi dell'articolo 39 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche per la corresponsione dei contributi alla stampa previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, per gli anni 1991 e 1992.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art 2.
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art 2.
  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 250, alle cooperative femminili di cui all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, anche se costituite dopo il 31 dicembre 1980, ed alle cooperative di giornalisti si applica interamente la disposizione di cui all'articolo 3, comma 10, lettera b), della medesima legge n. 250 del 1990, nei limiti delle disponibilita' di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 2

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