LEGGE 7 marzo 2001, n. 62 - Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416

Coming into Force05 Aprile 2001
Published date21 Marzo 2001
Enactment Date07 Marzo 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/03/21/001G0116/CONSOLIDATED/20170529
Official Gazette PublicationGU n.67 del 21-03-2001
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.

(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)

  1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

  2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

  3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.

Art 1.

(Definizioni e disciplina del prodotto editoriale)

  1. Per "prodotto editoriale", ai fini della presente legge, si intende il prodotto realizzato su supporto cartaceo, ivi compreso il libro, o su supporto informatico, destinato alla pubblicazione o, comunque, alla diffusione di informazioni presso il pubblico con ogni mezzo, anche elettronico, o attraverso la radiodiffusione sonora o televisiva, con esclusione dei prodotti discografici o cinematografici.

  2. Non costituiscono prodotto editoriale i supporti che riproducono esclusivamente suoni e voci, le opere filmiche ed i prodotti destinati esclusivamente all'informazione aziendale sia ad uso interno sia presso il pubblico. Per "opera filmica" si intende lo spettacolo, con contenuto narrativo o documentaristico, realizzato su supporto di qualsiasi natura, purche' costituente opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sul diritto d'autore, destinato originariamente, dal titolare dei diritti di utilizzazione economica, alla programmazione nelle sale cinematografiche ovvero alla diffusione al pubblico attraverso i mezzi audiovisivi.

  3. Al prodotto editoriale si applicano le disposizioni di cui all' articolo 2 della legge 8 febbraio 1948, n. 47. Il prodotto editoriale e' identificato dalla testata, intesa come il titolo del giornale, della rivista o di altra pubblicazione periodica, avente una funzione e una capacita' distintiva nella misura in cui individua una pubblicazione. Il prodotto editoriale diffuso al pubblico con periodicita' regolare e contraddistinto da una testata, costituente elemento identificativo del prodotto, e' sottoposto, altresi', agli obblighi previsti dall'articolo 5 della medesima legge n. 47 del 1948.8

((3-bis. Per "quotidiano on line" si intende quella testata giornalistica:

  1. regolarmente registrata presso una cancelleria di tribunale;

  2. il cui direttore responsabile sia iscritto all'Ordine dei giornalisti, nell'elenco dei pubblicisti ovvero dei professionisti;

  3. che pubblichi i propri contenuti giornalistici prevalentemente on line;

  4. che non sia esclusivamente una mera trasposizione telematica di una testata cartacea;

  5. che produca principalmente informazione;

  6. che abbia una frequenza di aggiornamento almeno quotidiana;

  7. che non si configuri esclusivamente come aggregatore di notizie)). 8

Art 2.

(Disposizioni sulla proprieta' delle imprese editrici ed in materia di trasparenza)

  1. All'articolo 1 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. il primo comma e' sostituito dal seguente:

    "L'esercizio dell'impresa editrice di giornali quotidiani e' riservato alle persone fisiche, nonche' alle societa' costituite nella forma della societa' in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilita' limitata, per azioni, in accomandita per azioni o cooperativa, il cui oggetto comprenda l'attivita' editoriale, esercitata attraverso qualunque mezzo e con qualunque supporto, anche elettronico, l'attivita' tipografica, radiotelevisiva o comunque attinente all'informazione e alla comunicazione, nonche' le attivita' connesse funzionalmente e direttamente a queste ultime";

  2. il quarto comma e' sostituito dal seguente:

    "Le azioni aventi diritto di voto o le quote sociali possono essere intestate a societa' per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilita' limitata, purche' la partecipazione di controllo di dette societa' sia intestata a persone fisiche o a societa' direttamente controllate da persone fisiche. Ai fini della presente disposizione, il controllo e' definito ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonche' dell'ottavo comma del presente articolo. Il venire meno di dette condizioni comporta la cancellazione d'ufficio dell'impresa dal registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), n. 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249";

  3. al sesto comma, primo periodo, le parole: "o estere " sono soppresse;

  4. e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "I soggetti di cui al primo comma sono ammessi ad esercitare l'attivita' d'impresa ivi descritta solo se in possesso della cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o, in caso di societa', se aventi sede in uno dei predetti Stati. I soggetti non aventi il predetto requisito sono ammessi all'esercizio dell'impresa medesima solo a condizione che lo Stato di cui sono cittadini applichi un trattamento di effettiva reciprocita'. Sono fatte salve le disposizioni derivanti da accordi internazionali".

Art 3.

Modalita' di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria

  1. A decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di 2 miliardi di lire previsto per i contributi di cui all'articolo 26, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e' aumentato a 4 miliardi di lire.

  2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea e' concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresi' esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella citta' italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non puo' superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

Art 3.

Modalita' di erogazione delle provvidenze in favore dell'editoria

  1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 MAGGIO 2012, N. 63, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 16 LUGLIO 2012, N. 103.

  2. Alle imprese editrici di giornali quotidiani che abbiano attivato sistemi di teletrasmissione in facsimile delle testate edite in Paesi diversi da quelli membri dell'Unione europea e' concesso un contributo pari al 50 per cento dei costi annui documentati di acquisto carta, stampa e distribuzione relativi alla diffusione nei suddetti Paesi delle copie delle testate teletrasmesse. Sono esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a tirature inferiori a 10.000 copie medie giornaliere, o effettuate per meno di un anno, in un singolo Paese di destinazione. Sono altresi' esclusi dal calcolo del contributo i costi relativi a testate il cui contenuto redazionale sia inferiore al 50 per cento di quello dell'edizione diffusa nella citta' italiana presso il cui tribunale sono registrate. L'ammontare complessivo del contributo di cui al presente comma non puo' superare lire 4 miliardi annue. Nel caso in cui il contributo complessivo in base alle domande presentate superi tale ammontare, lo stanziamento sara' ripartito tra gli aventi diritto in proporzione al numero delle copie stampate e diffuse nei suddetti Paesi.

Capo II INTERVENTI PER LO SVILUPPO DEL SETTORE EDITORIALE
Art 4.

(Tipologie di interventi nel settore editoriale)

  1. Alle imprese operanti nel settore editoriale sono concesse le...

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