DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 680 - Regolamento recante la disciplina per l'erogazione delle provvidenze alle emittenti televisive locali

Coming into Force25 Gennaio 1997
Published date10 Gennaio 1997
Enactment Date16 Settembre 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1997/01/10/097G0009/CONSOLIDATED/20101223
Official Gazette PublicationGU n.7 del 10-01-1997
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223;

Visto l'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422;

Ritenuta la necessita' di regolare i metodi e le procedure per l'accertamento del possesso dei requisiti per l'accesso, da parte delle imprese di radiodiffusione televisiva, alle provvidenze previste dalle norme citate, nonche' la modalita' di erogazione delle stesse;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 gennaio 1995;

Considerato che il Consiglio di Stato ha ritenuto che debbano essere emanati due distinti regolamenti per i contributi alle emittenti radiofoniche e per i contributi alle emittenti televisive dal momento che la previsione legislativa per l'emanazione del regolamento, di cui al comma 4 dell'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si limita a quello per le emittenti radiofoniche nella forma di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, mentre, in assenza di previsioni specifiche per le emittenti televisive, occorre applicare la norma di carattere generale di cui all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sull'emanazione dei regolamenti;

Ritenuta la necessita' di adeguarsi al suddetto parere;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Presentazione della domanda

  1. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni, 15 - 00187 Roma, apposita domanda, in regola con le disposizioni sul bollo, con firma autenticata del titolare o del legale rappresentante dell'impresa stessa specificando le provvidenze richieste. Copia della domanda deve essere inviata a ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.

  2. Le domande devono essere inoltrate, a pena di decadenza, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di riferimento dei contributi insieme ai documenti di cui al successivo articolo 2, comma 1, salva la possibilita' di completare la documentazione successivamente.

  3. Le imprese di radiodiffusione televisiva in possesso dei requisiti di cui al comma 1 del presente articolo, entro trenta giorni da quando iniziano l'attivita' necessaria per ottenere le provvidenze, devono inoltrare a mezzo posta, mediante plico raccomandato, all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Via Boncompagni n. 15 - 00187 Roma, preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata, contenente l'esplicita dichiarazione di volonta' di produrre le domande prescritte nonche' l'impegno ad effettuare propri programmi informativi come previsto dall'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422. Nel preavviso deve contestualmente essere contenuta l'esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate dai gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, con l'indicazione delle relative utenze. In sede di prima applicazione del presente regolamento il suddetto preavviso, in regola con le disposizioni sul bollo e con firma autenticata, puo' essere inviato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Copia del preavviso deve essere inviata entro gli stessi termini alle sedi legali di ciascuno degli organismi competenti all'applicazione delle tariffe. Qualora successivamente all'invio del preavviso l'impresa stipuli, con i gestori dei servizi per i quali si chiedono le riduzioni, contratti relativi a ulteriori utenze rispetto a quelle indicate nel preavviso stesso, deve dare comunicazione delle stesse a mezzo posta, mediante plico raccomandato, con dichiarazione in regola con le disposizioni sul bollo con firma autenticata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe, unitamente alla esplicita richiesta di ottenere la riduzione delle somme riportate in bolletta o diversamente fatturate anche con riferimento a queste ultime utenze. La comunicazione di cui all'articolo 4, comma 2, deve essere inoltrata agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento della domanda.

  4. Qualora nel corso dell'anno l'impresa intenda rinunciare ad effettuare propri programmi informativi autoprodotti nei limiti sopra indicati, o vengano meno o si modifichino i requisiti di ammissione, l'impresa stessa deve effettuare comunicazione immediata all'Ufficio per l'editoria e la stampa del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e a ciascuno dei gestori competenti all'applicazione delle tariffe dei servizi interessati, per la cessazione immediata delle riduzioni tariffarie praticate in bolletta o diversamente fatturate. Ove dalla verifica degli uffici sulle domande di ciascun anno risulti il venire meno dei requisiti di cui agli articoli 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, o le modifiche degli stessi ovvero che l'impegno ad effettuare programmi informativi autoprodotti non sia stato rispettato, l'impresa deve restituire le somme percepite agli organismi competenti all'applicazione delle tariffe.

  5. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, si intende equivalente l'espressione "programmi informativi autoprodotti", contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a quella "propri programmi informativi" contenuta nell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Per tali espressioni si intendono quei programmi prodotti utilizzando anche segmenti informativi acquisiti, composti o integrati con il significativo lavoro informativo di una propria redazione, tale da configurare la specifica identita' di ogni programma.

Art 2.

Documentazione

  1. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

    1. dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' a firma del titolare o del legale rappresentante dell'impresa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti:

      1) la sede legale e operativa dell'impresa;

      2) il giornalista direttore responsabile della testata con l'indicazione della qualifica rivestita;

      3) il proprietario della...

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