ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27
AGOSTO 1993, N. 323.
All'articolo 1:
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
" 2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonche' verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.";
al comma 4, e' aggiunto il seguente periodo: "All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: 'e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2'.";
al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Sono, altresi', requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:"; alla lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "o tre soci lavoratori"; alla lettera b), dopo le parole: "della legge 6 agosto 1990, n. 223," sono aggiunte le altre: "ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata"; alle lettere b) e c), sono soppresse le parole: "entro il 30 novembre 1993" e, alla lettera d), le parole:
"commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1- bis e 3";
dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.
7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7- bis del presente articolo e' attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.
7-quater. La concessione per la...