LEGGE 27 ottobre 1993, n. 422 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva

Coming into Force28 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/27/093G0498/ORIGINAL
Published date27 Ottobre 1993
Enactment Date27 Ottobre 1993
Official Gazette PublicationGU n.253 del 27-10-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, recante provvedimenti urgenti in materia radiotelevisiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 27 febbraio 1993, n. 44, 28 aprile 1993, n. 127, e 28 giugno 1993, n. 208.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 ottobre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri PAGANI, Ministro delle poste e

delle telecomunicazioni Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, e' stato

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.

202 del 28 agosto 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),

le modifiche apportate dalla presente legge di conversione

hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua

pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di

conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del

giorno 5 novembre 1993.

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27

AGOSTO 1993, N. 323.

All'articolo 1:

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

" 2. L'atto di concessione consente esclusivamente l'esercizio degli impianti e dei connessi collegamenti di telecomunicazioni censiti ai sensi dell'articolo 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223, ed eventualmente modificati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo dallo stesso esercente o da altro soggetto dal quale l'esercente li abbia acquisiti, nonche' verificati dai competenti organi del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.";

al comma 4, e' aggiunto il seguente periodo: "All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 1992, n. 482, sono soppresse le parole: 'e 18, e dall'articolo 17, commi 1 e 2'.";

al comma 5, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Sono, altresi', requisiti essenziali per il rilascio della concessione di cui al presente articolo, da possedere entro il 30 novembre 1993 e da attestare con idonea documentazione entro la medesima data:"; alla lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "o tre soci lavoratori"; alla lettera b), dopo le parole: "della legge 6 agosto 1990, n. 223," sono aggiunte le altre: "ovvero, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2329, primo comma, n. 2), dall'articolo 2438, e dall'articolo 2439, primo comma, del codice civile, qualora non interamente versato, il rilascio di cauzione secondo le modalita' stabilite dall'articolo 28, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, per l'importo corrispondente alla parte di capitale non versata"; alle lettere b) e c), sono soppresse le parole: "entro il 30 novembre 1993" e, alla lettera d), le parole:

"commi 1 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1- bis e 3";

dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

"7-bis. In attesa dell'attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze, puo' essere consentita, per il periodo di durata delle concessioni in ambito locale previsto dal presente articolo, la trasmissione in contemporanea dei programmi televisivi di cui all'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino del 23 ottobre 1987, ratificato ai sensi della legge 9 aprile 1990, n. 99, da parte dei concessionari privati per la radiodiffusione televisiva in ambito locale nei bacini limitrofi alla Repubblica di San Marino e secondo le procedure previste dall'articolo 21 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

7-ter. L'impianto previsto dall'articolo 3 dell'accordo di cui al comma 7- bis del presente articolo e' attivato tenendo conto delle esigenze derivanti dall'applicazione della normativa italiana sulle radiodiffusioni. Le trasmissioni devono essere conformi alla normativa europea, comunitaria ed italiana.

7-quater. La concessione per la...

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