LEGGE 9 aprile 1990, n. 99 - Ratifica ed esecuzione dello scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radiotelevisiva e dell'accordo di collaborazione in materia radiotelevisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987

Coming into Force03 Maggio 1990
Enactment Date09 Aprile 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/05/02/090G0136/CONSOLIDATED/19900604
Published date02 Maggio 1990
Official Gazette PublicationGU n.100 del 02-05-1990 - Suppl. Ordinario n. 29
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere tra Italia e San Marino relativo alla riacquisizione dell'esercizio del diritto della Repubblica di San Marino all'installazione di una stazione radio-televisiva e l'accordo di collaborazione in materia radio-televisiva fra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, firmati a Roma il 23 ottobre 1987.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dallo scambio di lettere e dall'articolo 9 dell'accordo.

Art 3.
  1. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata ad accordare alla RAI-Radio televisione italiana, Societa' per azioni, anche mediante l'utilizzo di fondi provenienti dal servizio dei conti correnti postali, un finanziamento di 12 miliardi di lire. Il finanziamento viene concesso al tasso vigente per i mutui della Cassa, maggiorato dello 0,25 per cento, ed e' ammortizzabile in un periodo non superiore a quindici anni. Il finanziamento di cui al presente articolo e' assistito dalla garanzia statale o fidejussione IRI. 2. Con apposita convenzione, da stipularsi tra la Cassa e la RAI, verranno stabilite le modalita' di utilizzazione, di restituzione, e quanto altro necessario per la definizione delle operazioni di finanziamento.

Art 4.
  1. Eventuali ricapitalizzazioni per perdite del bilancio della RAI debbono essere autorizzate dal Ministro delle partecipazioni statali, che invia, al riguardo, una relazione al Parlamento.

Art 5.
  1. La somma prevista dall'articolo 4, comma terzo, dell'accordo di cui all'articolo 1, fissata in lire 6 miliardi annui, rideterminabile con legge finanziaria con le modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362, verra' versata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, alla Societa' italiana concessionaria del servizio pubblico di radiodiffusione con la quale, a tale scopo, sara' stipulata un'apposita convenzione. 2. Con detta convenzione, viene affidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, la verifica dell'attivita' che la Societa' concessionaria svolgera' in applicazione dell'accordo di collaborazione di cui all'articolo 1 della presente legge.

Art 6.
  1. All'onere di lire 6 miliardi per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6865 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali". 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art 7.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 9 aprile 1990 COSSIGA ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri DE MICHELIS, Ministro degli affari...

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