LEGGE 6 agosto 1990, n. 223 - Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Coming into Force24 Agosto 1990
Published date09 Agosto 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/08/09/090G0270/CONSOLIDATED/20181231
Enactment Date06 Agosto 1990
Official Gazette PublicationGU n.185 del 09-08-1990 - Suppl. Ordinario n. 53
TITOLO I DIFFUSIONE DI PROGRAMMI RADIOFONICI E TELEVISIVI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Principi generali

  1. La diffusione di programmi radiofonici o televisivi, realizzata con qualsiasi mezzo tecnico, ha carattere di preminente interesse generale.

  2. Il pluralismo, l'obiettivita', la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni, tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle liberta' e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano principi fondamentali del sistema radiotelevisivo che si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati ai sensi della presente legge.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112

TITOLO II NORME PER LA RADIODIFFUSIONE
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 2.

(Servizio pubblico e radiodiffusione)

  1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi e' effettuata dalla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Puo' inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonche' mediante autorizzazione secondo le modalita' di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

  2. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato mediante concessione ad una societa' per azioni a totale partecipazione pubblica. La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di societa' di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.

  3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la societa' di cui al comma 2 e' definita "concessionaria pubblica", i titolari di concessione di cui all'articolo 16, per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari privati" e' completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.

  4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni "trasmissioni" e "programmi" riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

Art 2.

Servizio pubblico e radiodiffusione

  1. La radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi e' effettuata dalla societa' concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo. Puo' inoltre essere affidata mediante concessione, ai sensi della presente legge, ai soggetti di cui all'articolo 16, nonche' mediante autorizzazione secondo le modalita' di cui agli articoli 38 e seguenti della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni.

  2. Il servizio pubblico radiotelevisivo e' affidato mediante concessione ad una societa' per azioni . . . . La concessione importa di diritto l'attribuzione alla concessionaria della qualifica di societa' di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1o novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.

  3. Nei titoli II, IV e V della presente legge la societa' di cui al comma 2 e' definita "concessionaria pubblica", i titolari di concessione di cui all'articolo 16, per radiodiffusione sia sonora che televisiva ed in ambito sia nazionale che locale sono globalmente definiti "concessionari privati"; qualora negli stessi titoli ci si riferisca ad una specifica categoria dei titolari di concessione di cui all'articolo 16, l'espressione "concessionari privati" e' completata con il riferimento alla radiodiffusione sonora o televisiva e all'ambito nazionale o locale.

  4. Nei titoli II, IV e V della presente legge le espressioni "trasmissioni" e "programmi" riportate senza specificazioni si intendono riferite a trasmissioni o programmi sia radiofonici che televisivi.

Art 2.

Servizio pubblico e radiodiffusione

  1. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 .

  2. PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . PERIODO ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 . Ai fini dell'osservanza dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 691, nella provincia di Bolzano riveste carattere di interesse nazionale il servizio pubblico radiotelevisivo in ambito provinciale e locale.

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 .

  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112 .

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177

Art 3.

(Pianificazione delle radiofrequenze)

  1. La pianificazione delle radiofrequenze e' effettuata mediante il piano nazionale di ripartizione ed il piano nazionale di assegnazione secondo le modalita' di cui al presente articolo.

  2. Il piano nazionale di ripartizione indica le bande di frequenze utilizzabili dai vari servizi di telecomunicazioni.

  3. Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti i Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile, gli altri Ministeri eventualmente interessati, le concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico interessate, nonche' il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione, predispone, nel rispetto delle convenzioni e dei regolamenti internazionali in materia di trasmissioni radioelettriche, il piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze.

  4. Il piano cosi' predisposto viene trasmesso ai Ministeri dell'interno, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile ed all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile i quali, entro trenta giorni dall'invio, possono proporre motivate modifiche alle parti del piano che riguardino i settori di propria competenza.

  5. Il piano di ripartizione e' approvato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

  6. Il piano di ripartizione e' aggiornato, con le modalita' previste nei commi 3, 4 e 5, ogni cinque anni ed ogni qualvolta il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ne ravvisi la necessita'.

  7. Il piano nazionale di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione, d'ora in avanti denominato piano di assegnazione, e' redatto nel rispetto delle indicazioni contenute nel piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e determina le aree di servizio degli impianti, e per ciascuna area la localizzazione possibilmente comune degli impianti ed i parametri radioelettrici degli stessi, nonche' la frequenza assegnata a ciascun impianto. La determinazione delle aree di servizio deve essere effettuata in modo da consentire la ricezione senza disturbi in dette aree del maggior numero possibile di programmi di radiodiffusione sonora e televisiva. Tale determinazione dovra' considerare la possibilita' di utilizzazione di tutti i collegamenti di telecomunicazione e degli impianti di radiodiffusione delle concessionarie dei servizi di telecomunicazione ad uso pubblico disponibili per collegamenti trasmissivi televisivi.

  8. Il piano di assegnazione suddivide il territorio nazionale in bacini di utenza, i quali risultano dall'aggregazione di una pluralita' di aree di servizio e vengono determinati tenendo conto della entita' numerica della popolazione servita, della distribuzione della popolazione residente e delle condizioni geografiche, urbanistiche, socio-economiche e culturali della zona.

  9. I bacini di utenza per la radiodiffusione televisiva devono consentire la coesistenza del maggior numero possibile di impianti ed una adeguata pluralita' di emittenti e reti. Essi coincidono, di regola, con il territorio delle singole regioni; possono altresi' comprendenre piu' regioni, parti di esse o parti di regioni diverse purche' contigue, ove cio' si renda necessario in relazione ai parametri indicati al comma 8.

  10. I bacini di utenza per la radiodiffusione sonora devono consentire la coesistenza del maggior numero di emittenti e reti specificamente nelle zone con maggiore densita' di popolazione. I bacini di utenza hanno di regola dimensioni analoghe a quelle delle province o delle aree metropolitane; essi possono comprendere piu' province, parti di esse o parti di province...

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