LEGGE 14 aprile 1975, n. 103 - Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva

Coming into Force17 Aprile 1975
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1975/04/17/075U0103/CONSOLIDATED/20160115
Published date17 Aprile 1975
Enactment Date14 Aprile 1975
Official Gazette PublicationGU n.102 del 17-04-1975
Titolo I DEL SERVIZIO PUBBLICO DI DIFFUSIONE RADIOFONICA E TELEVISIVA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio e' pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per lo adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.

Art 1.

La diffusione circolare di programmi radiofonici via etere o, su scala nazionale, via filo e di programmi televisivi via etere, o, su scala nazionale, via cavo e con qualsiasi altro mezzo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformita' ai principi sanciti dalla Costituzione. Il servizio e' pertanto riservato allo Stato.

L'indipendenza, l'obiettivita' e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle liberta' garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

La Commissione elabora un proprio regolamento interno che sara' emanato di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento sentiti i rispettivi uffici di presidenza. Detto regolamento stabilisce le modalita' per il funzionamento della Commissione stessa e la sua articolazione in sottocommissioni per lo adempimento dei poteri di cui al presente articolo. Una di dette sottocommissioni permanenti e' competente per l'esame delle richieste di accesso, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6. 1

Art 1.

((COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112

COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112))

Ai fini dell'attuazione delle finalita' di cui al primo comma e dei principi, di cui al secondo comma, la determinazione dell'indirizzo generale e l'esercizio della vigilanza dei servizi radiotelevisivi competono alla Commissione prevista dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428. Sono soppressi gli articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e la legge 23 agosto 1949, n. 681.

Detta Commissione assume la denominazione di Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Essa e' composta di quaranta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i gruppi parlamentari.

COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 2004, N. 112(1)

Art 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

Sono altresi' incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge.

Art 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la cui installazione e utilizzazione sono regolate dal titolo III della presente legge;

la trasmissione, mediante gli impianti predetti, di programmi di qualsivoglia natura, sia all'interno che all'estero.

Sono altresi' incluse nella riserva la filodiffusione sonora e la televisione via cavo, fatta eccezione per le ipotesi previste dal titolo II della presente legge. 1

Art 2.

La riserva del servizio allo Stato, di cui all'articolo 1, comprende:

l'installazione e l'esercizio tecnico degli impianti destinati alla diffusione circolare radiofonica e televisiva, fatta eccezione per gli impianti ripetitori privati via etere di programmi televisivi e radiofonici stranieri e nazionali, la...

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