Art
1.
L'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, e' sostituito dal seguente:
"La Commissione di cui all'articolo precedente e' composta di trenta membri designati pariteticamente dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, tra i rappresentanti di tutti i Gruppi parlamentari".
Art
1.
PROVVEDIMENTO SOPPRESSO DALLA L. 23 AGOSTO 1949, N. 681
Art
2.
L'art. 14 del decreto legislativo predetto e' sostituito dal seguente:
"Norme interne per il funzionamento della Commissione parlamentare possono essere emanate di concerto dai Presidenti delle due Camere del Parlamento, sentiti i rispettivi Uffici di presidenza".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 agosto 1949 EINAUDI DE GASPERI - JERVOLINO Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Art
2.
PROVVEDIMENTO SOPPRESSO DALLA L. 23 AGOSTO 1949, N. 681