DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1992, n. 255 - Regolamento di attuazione della legge 6 agosto 1990, n. 223, sulla disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato

Coming into Force16 Aprile 1992
Enactment Date27 Marzo 1992
Published date01 Aprile 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/04/01/092G0293/CONSOLIDATED/20100329
Official Gazette PublicationGU n.77 del 01-04-1992 - Suppl. Ordinario n. 62
TITOLO I
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, concernente "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato".

Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione;

Sentito il Garante per la radiodiffusione e l'editoria;

Sentite le competenti commissioni parlamentari;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 aprile 1991;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 28 dicembre 1991;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1992, approvativo del regolamento di attuazione della citata legge 6 agosto 1990, n. 223;

Riconosciuta l'esigenza di rendere il testo piu' aderente al disposto della legge;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 25 marzo 1992;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni; E M A N A il seguente regolamento: Art. 1. Definizione

  1. Nel presente regolamento la legge 6 agosto 1990, n. 223, e' indicata con la denominazione "la legge".

Art 2.

Canone per il diritto di superficie

  1. Il canone di concessione del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 2, della legge, viene determinato dai comuni sulla base della durata della concessione per la radiodiffusione e del costo sostenuto per l'acquisizione dell'area; ove quest'ultima sia gia' di proprieta' comunale, il relativo valore viene determinato secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 2, della legge, per la determinazione dell'indennita' di esproprio. In ogni caso la misura del canone che deve essere versato anticipatamente per l'intera durata della concessione del diritto di superficie, non puo' essere superiore a un decimo del predetto costo o valore.

  2. Nel caso in cui il piano di assegnazione delle frequenze preveda che sulla medesima area coesistano gli impianti di piu' emittenti il canone di cui al comma 1 va suddiviso, salvo diversa pattuizione tra i concessionari ai sensi dell'articolo 18 della legge, in parti uguali, fra le emittenti stesse.

  3. A decorrere dalla scadenza del termine di durata della concessione di cui all'articolo 16 della legge il canone e' aggiornato in relazione alla variazione del tasso di inflazione verificatasi nel corso del periodo dei sei anni precedente.

Art 3.

Rimborsi dovuti in caso di revoca del diritto di superficie

  1. Nel caso di revoca del diritto di superficie di cui all'articolo 4, comma 3, della legge, il soggetto subentrante deve dichiarare, entro quindici giorni dal subentro, se intende acquistare l'impianto o se preferisce la rimozione dello stesso.

  2. Entro quindici giorni dalla dichiarazione, ove il soggetto subentrante abbia esercitato la facolta' di acquistare l'impianto, ne prende possesso previo pagamento, a favore del precedente concessionario, della somma concordata.

  3. Decorso il termine di cui al comma 2, in caso di disaccordo tra le parti nei successivi trenta giorni la somma e' determinata in via provvisoria dal direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o da un funzionario dallo stesso delegato su richiesta di uno o di entrambi gli interessati.

  4. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata tenendo conto del valore dell'impianto riferito alla data di presa di possesso e avuto riguardo allo stato di conservazione, di funzionamento e di obsolescenza tecnica nonche' dell'ammortamento gia' verificatosi. Detti elementi sono desunti, in particolare, dalla documentazione allegata all'ultimo bilancio presentato al Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dell'articolo 14 della legge.

  5. In caso di mancata accettazione della somma determinata secondo il comma 3 il subentrante provvede mediante atto di offerta reale di cui all'articolo 1209, comma 1, del codice civile ed e' immesso immediatamente in possesso degli impianti previa compilazione di un verbale di consegna redatto alla presenza di un dipendente del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente designato dal direttore del circolo medesimo.

  6. E' fatto salvo il diritto delle parti di adire immediatamente l'autorita' giudiziaria ordinaria.

  7. Nel caso in cui il soggetto subentrante chieda la rimozione dell'impianto il precedente concessionario deve provvedervi entro trenta giorni dalla richiesta di rimozione; se non provvede, la rimozione e' effettuata, con l'intervento del direttore del Circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche competente o di un funzionario dallo stesso delegato, dal subentrante medesimo che cura il deposito del materiale, per conto ed a spese del proprietario e salvo diversa disposizione di quest'ultimo, in un locale di pubblico deposito. Il depositante deve dare immediata notizia del deposito eseguito al precedente concessionario. La somma spettante al precedente concessionario viene determinata sommando alle spese sostenute per la rimozione quelle per l'installazione dedotto l'ammortamento verificatosi. Per la determinazione di tale somma valgono le disposizioni di cui ai commi 3 e 6.

Art 4.

Pubblicita' dello Stato e degli enti pubblici

  1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio le amministrazioni e gli enti che, ai sensi dell'articolo 9 della legge, sono tenuti a riservare alla pubblicita' su emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale una percentuale delle somme stanziate in bilancio per spese pubblicitarie da effettuare sui mezzi di comunicazione di massa, determinano:

    1. la percentuale, non inferiore al 25 per cento, che intendono riservare;

    2. il tipo di emittenza che viene prescelto per la diffusione della pubblicita';

    3. i bacini di utenza nel cui ambito verra' diffusa la pubblicita'.

    Copia delle determinazioni deve essere inviata al Garante nei trenta giorni successivi all'adozione delle determinazioni stesse.

  2. La ripartizione delle somme di cui al comma 1 tra le singole emittenti deve avvenire senza discriminazioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui dall'articolo 8 della legge e deve tener conto delle emittenti che raggiungono i soggetti specificatamente interessati al messaggio pubblicitario nonche' dei corrispettivi richiesti dalle emittenti interessate e degli indici di ascolto di ognuna; tale ripartizione e' effettuata con provvedimento motivato.

  3. Le amministrazioni e gli enti indicati al comma 1 sono tenuti a comunicare al Garante, entro il 31 marzo di ogni anno, le procedure seguite per l'affidamento della pubblicita', nonche' i dati relativi alla pubblicita' effettuata ai sensi del presente articolo con l'indicazione analitica delle emittenti alle quali e' stata commissionata la trasmissione di messaggi pubblicitari e della somma da ciascuno percepita; i dati comunicati sono riferiti all'anno precedente.

  4. Entro il medesimo termine del 31 marzo di ogni anno le amministrazioni e gli enti di cui al presente articolo, nell'ipotesi in cui non abbiano effettuato spese pubblicitarie, devono darne comunicazione al Garante.

  5. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano agli enti pubblici territoriali ove effettuino pubblicita' ai sensi dell'articolo 9, comma 1, ultima parte, della legge.

TITOLO I
Capo II RETTIFICA
Art 5.

Richiesta di rettifica

  1. La richiesta di rettifica, da presentarsi ai sensi dell'articolo 10 della legge, deve contenere le generalita' complete e il domicilio o la sede legale del richiedente; la domanda deve essere sottoscritta con firma autenticata nelle forme di legge.

  2. La richiesta di rettifica deve essere corredata degli elementi atti ad identificare con precisione le notizie di cui si chiede la rettifica.

Art 5.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44

Art 6.

Soggetto obbligato a trasmettere la rettifica

  1. I concessionari, i soggetti autorizzati ai sensi degli articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103, nonche' le persone dagli stessi delegate al controllo delle trasmissioni, sono tenuti a trasmettere gratuitamente le rettifiche o precisazioni richieste dai soggetti di cui siano state trasmesse immagini od ai quali siano stati attribuiti atti od opinioni o affermazioni contrari a verita' e da essi ritenuti lesivi dei loro interessi morali o materiali.

Art 6.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 44

Art 7.

Modalita' della rettifica

  1. La rettifica deve concernere i fatti su cui verte la discordanza e non valutazioni o commenti. Essa deve essere commisurata alla gravita' del fatto attribuito, al pregiudizio arrecato ed alle specifiche esigenze dell'informazione e deve essere effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quello della trasmissione cui si riferisce la rettifica.

  2. Qualora il concessionario o...

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