DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 44 - Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive. (10G0068)

Coming into Force30 Marzo 2010
Enactment Date15 Marzo 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/03/29/010G0068/ORIGINAL
Published date29 Marzo 2010
Official Gazette PublicationGU n.73 del 29-03-2010
Capo I RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2007/65/CE
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 7 luglio 2009, n. 88, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008 ed, in particolare, gli articoli 1, 2, 26 e l'Allegato B;

Vista la direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi;

Vista la direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;

Vista la direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, ed, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 327;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;

Viste le direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002 e la direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante il codice delle comunicazioni elettroniche;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante testo unico della radiotelevisione e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2009;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° marzo 2010;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto

  1. Il titolo del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' cosi' sostituito: «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici».

  2. La lettera a) del comma 1 dell'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' sostituita dalla seguente: «a) i principi generali per la prestazione di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tenendo conto del processo di convergenza fra le diverse forme di comunicazioni, quali le comunicazioni elettroniche, l'editoria, anche elettronica ed internet in tutte le sue applicazioni;».

  3. All'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la parola: «radiotelevisiva» e' sostituita dalla seguente: «di servizi di media audiovisivi e radiofonici»; in fine le parole: «ed alle Comunita' europee» sono soppresse.

  4. All'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «trasmissione di programmi televisivi,» sono sostituite dalle seguenti: «servizi di media audiovisivi e di radiofonia, quali la trasmissione di programmi televisivi, sia lineari che a richiesta,»; le parole: «su frequenze terrestri, via cavo o via satellite» sono sostituite dalle seguenti: «su qualsiasi piattaforma di diffusione».

Art 2.

Ambito di applicazione

  1. Dopo l'art. 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente:

Art. 1-bis (Ambito di applicazione). - 1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1-ter, il presente testo unico si applica a tutti i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia in conformita' alle norme di cui ai commi 2 e seguenti.

2. Sono soggetti alla giurisdizione italiana i fornitori di servizi di media audiovisivi e di radiofonia:

a) stabiliti in Italia conformemente al comma 3; ovvero

b) quelli ai quali si applica il comma 4.

3. Un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia si considera stabilito in Italia nei seguenti casi:

a) il fornitore ha la sua sede principale in Italia e le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese nel territorio italiano;

b) se un fornitore di servizi di media ha la sede principale in Italia ma le decisioni editoriali sul servizio di media audiovisivo sono prese in un altro Stato membro dell'Unione europea, o viceversa, detto fornitore si considera stabilito in Italia nel caso in cui sul territorio italiano opera una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo opera sia in Italia sia nell'altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia qualora sul territorio italiano si trovi la sua sede principale. Se una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo non opera ne' in Italia ne' in un altro Stato membro dell'Unione europea, il fornitore si considera stabilito in Italia se questo e' il primo Stato membro in cui ha iniziato la sua attivita' nel rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale, purche' mantenga un legame stabile ed effettivo con l'economia italiana;

c) se un fornitore di servizi di media audiovisivi e di radiofonia ha la sede principale in Italia ma le decisioni sul servizio di media audiovisivo sono prese in un Paese terzo, o viceversa, si considera stabilito in Italia purche' una parte significativa degli addetti allo svolgimento dell'attivita' di servizio di media audiovisivo operi in Italia.

4. I fornitori di servizi di media cui non si applicano le disposizioni del comma 3 si considerano soggetti alla giurisdizione italiana nei casi seguenti:

a) se si avvalgono di un collegamento terra-satellite (up-link) situato in Italia;

b) anche se non utilizzano un collegamento terra-satellite situato in Italia, se si avvalgono di una capacita' via satellite di competenza italiana.

5. Qualora non sia possibile determinare a quale Stato membro dell'Unione europea spetti la giurisdizione conformemente ai commi 3 e 4, si considera soggetto alla giurisdizione italiana il fornitore di servizi di media stabilito sul territorio nazionale ai sensi degli articoli da 49 a 54 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

6. I fornitori di servizi media audiovisivi appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposti alla giurisdizione italiana ai sensi del presente articolo sono tenuti al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili ai fornitori di servizi di media audiovisivi.

.

Art 3.

Trasmissioni transfrontaliere

  1. L'articolo 36 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' abrogato.

  2. Dopo l'articolo 1-bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e' inserito il seguente:

Art. 1-ter (Trasmissioni transfrontaliere). - 1. Salvi i casi previsti dal presente articolo, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di servizi di media audiovisivi provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla direttiva 89/552/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 1989, e successive modificazioni.

2. L'Autorita' puo' disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di radiodiffusioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;

c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 vengono adottati:

a) previa notifica scritta da parte dell'Autorita' al fornitore di servizi di media audiovisivi ed alla Commissione europea. La notifica deve contenere una indicazione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che l'Autorita' intende adottare in caso di nuove violazioni;

b) qualora le consultazioni con lo Stato che effettua la trasmissione e con la Commissione non abbiano consentito di...

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