DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 142 - Regolamento concernente le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62

Coming into Force04 Agosto 2002
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2002/07/20/020G0173/CONSOLIDATED/20101223
Published date20 Luglio 2002
Enactment Date30 Maggio 2002
Official Gazette PublicationGU n.169 del 20-07-2002
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visti gli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, recante nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416, che disciplinano le agevolazioni di credito alle imprese operanti nel settore editoriale, ed in particolare il comma 13 del citato articolo 5 il quale stabilisce che, con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro per i beni e le attivita' culturali, sono dettate le disposizioni attuative delle predette agevolazioni di credito;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, ed in particolare l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'11 marzo 2002;

Ritenuto tuttavia di non poter recepire quanto suggerito dal Consiglio di Stato al punto 11 del citato parere circa la richiesta di sostituire, all'articolo 5, comma 1, le parole: "breve istruttoria" con le parole: "idonea documentazione" in quanto tale locuzione porrebbe in capo all'impresa beneficiaria l'onere di produrre la predetta documentazione mentre con tale disposizione si intendeva porre in capo alla societa' locataria l'onere di effettuare una breve istruttoria;

Ravvisata pertanto la necessita' di modificare comunque il testo del citato comma 1 dell'articolo 5, al fine di evitare equivoci interpretativi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. Presentazione delle domande

  1. La domanda per la concessione dei contributi di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7 della legge 7 marzo 2001, n. 62, di seguito denominata: "legge", e' inoltrata, in bollo, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria.

  2. L'impresa puo' presentare domanda, limitatamente ad una sola per quanto riguarda la procedura automatica, per ogni avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge, entro i termini iniziale e finale stabiliti nello stesso.

  3. La domanda e' compilata conformemente al modulo di cui all'allegato A), e' corredata dagli allegati B) e C), ed e' accompagnata dalla delibera bancaria di concessione del finanziamento redatta secondo i criteri indicati nell'allegato D), unitamente al relativo contratto, ove gia' stipulato.

  4. La delibera bancaria di cui al comma 3, puo' essere altresi' prodotta anche separatamente dalla domanda di cui al citato comma 3, purche' nei termini di presentazione della domanda previsti dall'avviso di cui agli articoli 6 e 7 della legge.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 1

Art 2.

Procedura automatica Ammissione al contributo a carico dello Stato

  1. L'Amministrazione notifica all'impresa richiedente ed alla banca il provvedimento di concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato, ovvero il provvedimento di reiezione della domanda medesima, entro otto mesi dalla scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nell'avviso di cui all'articolo 6, comma 2, della legge, motivando in entrambi i casi. In caso di accoglimento della domanda la notifica contiene altresi' il termine per l'effettivo pagamento del contributo, secondo quanto previsto dal comma 8.

  2. In caso di accoglimento della domanda, ricevuto il provvedimento di cui al comma 1, l'impresa beneficiaria, ove non sia gia' stato stipulato, stipula entro sei mesi con la banca il contratto di mutuo finalizzato al programma, ad un tasso liberamente concordato tra le parti cosi' come le altre condizioni economiche.

  3. Il contratto di mutuo ha una durata massima di dieci anni comprensiva di un periodo di utilizzo/preammortamento della durata massima di due anni, con scadenze semestrali fissate al 30 giugno e al 31 dicembre di ogni anno.

  4. Qualora la stipula del contratto non intervenga entro il termine di cui al comma 2, l'impresa perde il diritto al contributo gia' deliberato.

  5. Il contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento sono inviati entro tre mesi dalla data della stipula all'Amministrazione concedente dalla banca, corredati dalla richiesta bancaria del contributo a carico dello Stato e da un piano di ammortamento, ad uso amministrativo, sviluppato con le stesse modalita' e scadenze del mutuo ordinario, al tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo stesso, nonche' dal piano di raffronto delle rate in scadenza sviluppate al tasso di riferimento con le rate sviluppate al 50 per cento dello stesso, con l'evidenziazione della quota di contributo a carico dello Stato.

  6. Il contributo, calcolato sulla base del tasso di riferimento vigente alla data del contratto di mutuo, e' accordato per un periodo di utilizzo/preammortamento che non puo' essere superiore a due anni con decorrenza dalla data della prima erogazione in misura pari alla differenza tra il tasso di riferimento e il 50 per cento dello stesso, ferma restando la durata complessiva di dieci anni a partire dalla data di stipula.

  7. Per il periodo di ammortamento il contributo e' accordato in misura pari alla differenza tra la rata di ammortamento calcolata al tasso di riferimento e la rata calcolata al 50 per cento dello stesso.

  8. La liquidazione dei contributi si effettua entro sei mesi dalle scadenze delle rate di ammortamento pagate dall'impresa beneficiaria alla banca, a condizione della completezza della documentazione.

  9. Ricevuto il contributo, la banca lo trasferisce con pari valuta in favore dell'impresa beneficiaria e ne da' comunicazione all'Amministrazione concedente.

  10. La banca comunica l'avvenuto pagamento da parte dell'impresa delle rate di preammortamento e di ammortamento alla loro regolare scadenza. L'impresa e' tenuta a comunicare ogni eventuale variazione o interruzione dei pagamenti delle rate del mutuo agevolato.

  11. Qualora l'impresa richieda l'erogazione del contributo dello Stato in un'unica soluzione, il contributo viene erogato in unica soluzione direttamente alla banca, attualizzando detto importo al tasso di riferimento vigente al momento della erogazione stessa.

  12. La banca eroga all'impresa beneficiaria il contributo statale, ferma restando la realizzazione del programma degli investimenti e la regolarita' della documentazione finale di spesa, seguendo le medesime modalita' indicate nel comma 9.

  13. Il contributo in conto interessi e' comunque rideterminato dopo la realizzazione del programma investimenti, tenendo conto degli effettivi importi erogati e delle relative date di erogazione ed e' liquidato tenendo conto di quanto eventualmente gia' corrisposto all'impresa.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 NOVEMBRE 2010, N. 223 1

Art 3.

Procedura valutativa Ammissione al contributo a carico dello Stato

  1. Il Comitato previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge, di seguito denominato: "Comitato", esaminata la domanda dell'impresa richiedente, nonche' la delibera e la relazione istruttoria della banca, approva o rigetta il programma, previa specifica valutazione dello stesso con particolare riferimento al complesso delle iniziative di carattere finanziario ed industriale, attraverso le quali si prevede di raggiungere gli obiettivi assegnati e delibera in merito alla concessione del contributo in conto interessi a carico dello Stato secondo criteri di redditivita', sviluppo aziendale e tenendo conto delle prospettive di mercato.

  2. Il provvedimento di cui al comma 1 e' adottato entro otto mesi dal termine finale per la presentazione delle domande previsto dall'avviso di cui all'articolo 7 della legge ed e' comunicato entro tre mesi dall'adozione sia all'impresa sia alla banca.

  3. Ricevuto il provvedimento, l'impresa beneficiaria, ove non sia...

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