IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 5, 76, 87, 117, 118 e 128 della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1998;
Acquisito il parere della conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Acquisito il parere della commissione parlamentare consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa, ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Acquisito il parere della commissione parlamentare per le questioni regionali;
Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 27 e del 30 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1. Oggetto
Il presente decreto individua i principi che regolano i procedimenti amministrativi concernenti gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attivita' produttive, ivi compresi gli incentivi, i contributi, le agevolazioni, le sovvenzioni e i benefici di qualsiasi genere, di seguito denominati "interventi", concessi da amministrazioni pubbliche, anche attraverso soggetti terzi.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con i Ministri competenti per materia, con proprio decreto individua i criteri generali per la gestione e il coordinamento di tutti gli interventi, nonche' le deroghe necessarie per l'attuazione di interventi disciplinati sulla base di accordi internazionali.
I principi del presente decreto costituiscono principi generali dell'ordinamento dello Stato. Le regioni a statuto ordinario ne assicurano l'attuazione nell'ambito dei rispettivi ordinamenti.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.