DECRETO-LEGGE 12 giugno 2001, n. 217 - Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

Coming into Force12 Giugno 2001
Published date12 Giugno 2001
Enactment Date12 Giugno 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/06/12/001G0284/CONSOLIDATED/20080516
Official Gazette PublicationGU n.134 del 12-06-2001
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalita' dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio deiMinistri; E m a n a il seguente decreto-legge:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di apportare modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente l'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini di una maggiore funzionalita' dell'articolazione dei Ministeri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri; E m a n a il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attivita' produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela delterritorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della sanita';

13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".

Art 1.
  1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

"1. I Ministeri sono i seguenti:

1) Ministero degli affari esteri;

2) Ministero dell'interno;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero della difesa;

5) Ministero dell'economia e delle finanze;

6) Ministero delle attivita' produttive;

7) Ministero delle comunicazioni;

8) Ministero delle politiche agricole e forestali;

9) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

10) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

11) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

12) Ministero della salute ;

13) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

14) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".

Art 2.
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

    1) Ministero dell'interno;

    2) Ministero della giustizia;

    3) Ministero dell'economia e delle finanze;

    4) Ministero delle attivita' produttive;

    5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

    6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

    7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

  2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

    1) Ministero degli affari esteri;

    2) Ministero della difesa;

    3) Ministero delle comunicazioni;

    4) Ministero della sanita';

    5) Ministero per i beni e le attivita' culturali.".

Art 2.
  1. L'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 3 (Disposizioni generali). - 1. I dipartimenti costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

    1) Ministero dell'interno;

    2) Ministero della giustizia;

    3) Ministero dell'economia e delle finanze;

    4) Ministero delle attivita' produttive;

    5) Ministero delle politiche agricole e forestali;

    6) Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

    7) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    8) Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    9) Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

    10) Ministero della salute.

  2. Le direzioni generali costituiscono le strutture di primo livello nei seguenti Ministeri:

    1) Ministero degli affari esteri;

    2) Ministero della difesa;

    3) Ministero delle comunicazioni;

    4) . . .

    5)Ministero per i beni e le attivita' culturali.".

Art 3.
  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.

  2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

  3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio conl'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

  4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo.

  5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.".

Art 3.
  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' sostituito dal seguente:

    "Art. 27 (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle attivita' produttive.

  2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari , commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo.

  3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio conl'estero, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri Ministeri, Agenzie o Autorita', perche' concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

  4. Spettano inoltre al Ministero delle attivita' produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanita', del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attivita' produttive dal presente decreto legislativo.

  5. Restano ferme le competenze spettanti al Ministero della difesa.".

Art 4.
  1. All'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' soppressa la lettera c).

Art 4 bis.

Art. 4-bis.

1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro", e' sostituita dalla seguente: "tre".

Art 5.
  1. All'articolo 31 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' soppresso il comma 4 e nel comma 6 sono soppresse le parole: "e del Ministero delle comunicazioni".

Art 6.
  1. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo il capo VI e' inserito il seguente: "capo VI-bis Ministero delle comunicazioni.".

  2. Nel decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo l'articolo 32, sono inseriti i seguenti:

    "Art. 32-bis (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. E' istituito il Ministero delle comunicazioni.

  3. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di poste, telecomunicazioni, reti multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito.

    Art. 32-ter (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge in particolare le funzioni e i compiti di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

    1. comunicazioni e tecnologie...

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