LEGGE 3 agosto 2001, n. 317 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo

Coming into Force07 Agosto 2001
Enactment Date03 Agosto 2001
Published date06 Agosto 2001
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2001/08/06/001G0385/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.181 del 06-08-2001
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 3 agosto 2001 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE

IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 12 GIUGNO 2001, n. 217

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 1, n. 12), le parole: "Ministero della sanita'", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero della salute".

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 1, sono aggiunte in fine, le parole: "10) Ministero della salute";

al comma 1, capoverso 2, le parole: "4) Ministero della sanita';", sono soppresse e la cifra: "5)", e' sostituita dalla seguente: "4)".

All'articolo 3:

al comma 1, capoverso 2, le parole da: "trasformazione e conseguente commercializzazione" fino a: "politiche per i consumatori", sono sostituite dalle seguenti: "prodotti agroindustriali, salvo quanto stabilito dall'articolo 33, comma 3, lettera b), turismo e industria alberghiera, miniere, cave, torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, con eccezione dei prodotti agricoli e agroalimentari".

Dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:

"Art. 4-bis. - 1. All'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: "quattro , e' sostituita dalla seguente: "tre .".

All'articolo 6:

al comma 1, dopo le parole: "1999, n. 300,", sono inserite le seguenti: "al Titolo IV,";

al comma 2, capoverso Art. 32-bis, al comma 2, le parole: "con particolare riguardo per l'editoria, ad eccezione delle funzioni e dei compiti in materia di giornali e testate periodiche politici o di partito"...

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