LEGGE 26 febbraio 2010, n. 25 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (10G0042)

Coming into Force28 Febbraio 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/02/27/010G0042/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date26 Febbraio 2010
Published date27 Febbraio 2010
Official Gazette PublicationGU n.48 del 27-02-2010 - Suppl. Ordinario n. 39
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 5 dell'articolo 1, del comma 4 dell'articolo 3 e del comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2009, N. 194

All'articolo 1:

dopo il comma 2 e' inserito il seguente:

"2-bis. Entro il 15 giugno 2010, il Ministro dell'economia e delle finanze comunica al Parlamento, con apposito documento, dati statistici relativi al numero delle operazioni di rimpatrio ovvero di regolarizzazione perfezionate alla data del 15 dicembre 2009, del 28 febbraio 2010 e del 30 aprile 2010, suddivise per volumi d'importo, al numero dei soggetti coinvolti, con indicazione dei Paesi di provenienza delle richieste di rimpatrio e regolarizzazione, e l'ammontare complessivo delle attivita' finanziarie e patrimoniali rimpatriate, distinte per rimpatrio o regolarizzazione";

al comma 4, dopo la parola: "del" sono inserite le seguenti: "regolamento di cui al";

dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

"4-bis. All'articolo 182 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al comma 1-bis, lettera a), le parole: "di entrata in vigore del decreto del Ministro 24 ottobre 2001, n. 420" sono sostituite dalle seguenti: "del 31 luglio 2009";

  2. al comma 1-quinquies, lettera c), le parole: "1° maggio 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2009"";

    il comma 5 e' sostituito dal seguente:

    "5. Il termine in materia di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla carta d'identita' elettronica e dalla carta nazionale dei servizi, di cui all'articolo 64, comma 3, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' prorogato al 31 dicembre 2010";

    dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

    "5-bis. Al comma 7 dell'articolo 41 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2004-2009" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2004-2010".

    5-ter. E' ulteriormente prorogato al 31 ottobre 2010 il termine di cui al primo periodo del comma 8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 2009 dall'articolo 47-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

    5-quater. Al fine di attuare le disposizioni di cui ai commi 5-bis e 5-ter e' autorizzata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2010. Al relativo onere, pari a 3.500.000 euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

    dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

    "7-bis. All'articolo 1, comma 204, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: "e 2010" sono sostituite dalle seguenti: ", 2010 e 2011".

    7-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 7-bis, pari a 48 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2010, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio";

    al comma 10, le parole: "di soggetti" sono sostituite dalle seguenti: "dei soggetti";

    al comma 14, le parole: "articolo 18 del decreto" sono sostituite dalle seguenti: "articolo 18 del testo unico di cui al decreto";

    dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

    "14-bis. Per assicurare un efficace e stabile assetto funzionale ed organizzativo della CONSOB, i contratti a tempo determinato dei dipendenti in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prorogati al 31 gennaio 2012.

    14-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 14-bis si provvede secondo i criteri, le procedure e con le risorse previsti dall'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, senza alcun onere a carico del bilancio dello Stato";

    al comma 15, primo periodo, la parola: "previsionali" e' sostituita dalla seguente: "previsionale";

    dopo il comma 15 e' inserito il seguente:

    "15-bis. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione "Fondi da ripartire" e del programma "Fondi da assegnare", unita' previsionale di base 25.1.3, "Oneri comuni di parte corrente", capitolo 3077, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2010, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al predetto capitolo 3077";

    al comma 17, le parole: "del medesimo articolo" sono soppresse;

    dopo il comma 17 e' inserito il seguente:

    "17-bis. Il termine di un anno per l'adempimento del dovere di alienazione di cui all'articolo 30, comma 2, terzo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo l° settembre 1993, n. 385, gia' prorogato dall'articolo 28-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e dall'articolo 41 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' differito al 31 dicembre 2011 per i soggetti che alla data del 31 dicembre 2008 detenevano una partecipazione al capitale sociale superiore ai limiti fissati dal primo periodo del citato comma 2, qualora il superamento del limite derivi da operazioni di concentrazione tra banche oppure tra investitori, fermo restando che tale partecipazione non potra' essere incrementata";

    al comma 18, le parole: "che e' soppresso dalla data di entrata in vigore del presente decreto," sono soppresse, le parole: "entro il 31 dicembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2015" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. All'articolo 37, secondo comma, del codice della navigazione, il secondo periodo e' soppresso";

    dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

    "20-bis. Ai fini della partecipazione alle trattative per i rinnovi dei contratti collettivi di lavoro relativi agli anni 2010-2012, si fa riferimento alla rappresentativita' delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali accertata in base ai dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009. Conseguentemente, ai soli fini della verifica della sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per la sottoscrizione dei contratti, la media tra dato associativo e dato elettorale e' rideterminata nei nuovi comparti ed aree di contrattazione sulla base dei dati certificati per il biennio contrattuale 2008-2009.

    20-ter. All'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

  3. al primo periodo, le parole da: ", ai sensi dell'articolo 43" fino alla fine del periodo sono soppresse;

  4. al secondo periodo, la parola: "Conseguentemente," e' soppressa";

    dopo il comma 23 sono aggiunti, in fine, i seguenti:

    "23-bis. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

  5. al secondo periodo, la parola: "gennaio" e' sostituita dalla seguente: "marzo";

  6. al quarto periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2011,";

  7. al decimo periodo sono premesse le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2010," e le parole: "entro il 31 dicembre di ciascun anno" sono sostituite dalla seguente: "semestralmente";

  8. dopo il decimo periodo e' inserito il seguente: "Gli stanziamenti alle singole amministrazioni per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, a decorrere dall'esercizio finanziario 2011, non potranno...

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