LEGGE 4 dicembre 1993, n. 494 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime

Coming into Force05 Dicembre 1993
Published date04 Dicembre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/12/04/093G0574/ORIGINAL
Enactment Date04 Dicembre 1993
Official Gazette PublicationGU n.285 del 04-12-1993
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, recante disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 giugno 1993, n. 181, e 6 agosto 1993, n. 282.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 dicembre 1993 SCALFARO CIAMPI, Presidente del Consiglio

dei Ministri COSTA, Ministro della marina

mercantile Visto, il Guardasigilli: CONSO

AVVERTENZA: Il decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 234 del 5 ottobre 1993. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 54.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 1993, N. 400

All'articolo 1, sono premessi i seguenti:

"Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti

attivita': a) gestione di stabilimenti balneari;

b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

d) gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;

e) esercizi commerciali;

f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

  1. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati.

    Art. 02. - 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti:

    "Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze.

    Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".

  2. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione e' inserito il seguente:

    "Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi'...

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