Art
01.
(( 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
gestione di stabilimenti balneari;
esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
esercizi commerciali;
servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati. ))
Art
01.
La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':
gestione di stabilimenti balneari;
esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;
esercizi commerciali;
servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.
Art
02.
(( 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".
Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione e' inserito il seguente: "Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione".))
Art
03.
(( 1. I canoni annui per concessioni con finalita' turistico- ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con - decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:
a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei gia' concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:
1) categoria A aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta...