DECRETO-LEGGE 5 ottobre 1993, n. 400 - Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a concessioni demaniali marittime

Coming into Force06 Ottobre 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/10/05/093G0474/CONSOLIDATED/20200814
Published date05 Ottobre 1993
Enactment Date05 Ottobre 1993
Official Gazette PublicationGU n.234 del 05-10-1993
Articoli
Art 01.

(( 1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':

  1. gestione di stabilimenti balneari;

  2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

  3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

  4. gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;

  5. esercizi commerciali;

  6. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

  1. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di quattro anni; possono comunque avere durata differente su richiesta motivata degli interessati. ))

Art 01.
  1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':

  1. gestione di stabilimenti balneari;

  2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

  3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

  4. gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;

  5. esercizi commerciali;

  6. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione.

Art 01.
  1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':

    1. gestione di stabilimenti balneari;

    2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

    3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

    4. gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;

    5. esercizi commerciali;

    6. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

  2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. 5

    2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza. AGGIORNAMENTO (5)

    La L. 8 luglio 2003, n. 172 disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le parole: "Le concessioni di cui al comma 1" di cui al comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come modificato dall'articolo 10 della legge 16 marzo 2001, n. 88, si interpretano nel senso che esse sono riferite alle sole concessioni demaniali marittime per finalita' turistico-ricreative, quali indicate nelle lettere da a) ad f) del comma 1 del medesimo articolo 01".

Art 01.
  1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':

    1. gestione di stabilimenti balneari;

    2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

    3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

    4. gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;

    5. esercizi commerciali;

    6. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

  2. Le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attivita', hanno durata di sei anni. Alla scadenza si rinnovano automaticamente per altri sei anni e cosi' successivamente ad ogni scadenza, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorita' portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. (5)

    2-bis. Le concessioni di cui al comma 2 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

    2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Art 01.
  1. La concessione dei beni demaniali marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attivita':

    1. gestione di stabilimenti balneari;

    2. esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;

    3. noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;

    4. gestione di strutture ricettive ed attivita' ricreative e sportive;

    5. esercizi commerciali;

    6. servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.

  2. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 2011, N. 217.

    2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di competenza statale sono rilasciate dal capo del compartimento marittimo con licenza.

    2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, responsabile di gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.

Art 02.

(( 1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 37 del codice della navigazione sono sostituiti dai seguenti: "Al fine della tutela dell'ambiente costiero, per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime per attivita' turistico- ricreative e' data preferenza alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili. E' altresi' data preferenza alle precedenti concessioni, gia' rilasciate, in sede di rinnovo rispetto alle nuove istanze. Qualora non ricorrano le ragioni di preferenza di cui ai precedenti commi, si procede a licitazione privata".

  1. Dopo l'articolo 45 del codice della navigazione e' inserito il seguente: "Art. 45-bis. - (Affidamento ad altri soggetti delle attivita' oggetto della concessione). - Il concessionario, in casi eccezionali e per periodi determinati, previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' affidare ad altri soggetti la gestione delle attivita' oggetto della concessione. Previa autorizzazione dell'autorita' competente, puo' essere altresi' affidata ad altri soggetti la gestione di attivita' secondarie nell'ambito della concessione".))

Art 03.

(( 1. I canoni annui per concessioni con finalita' turistico- ricreative di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei per i quali si applicano le disposizioni relative alle utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati, a decorrere dal 1 gennaio 1994, con - decreto del Ministro della marina mercantile, emanato sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri direttivi:

a) classificazione delle aree, pertinenze e specchi acquei gia' concessi ovvero da affidare in concessione nelle seguenti categorie:

1) categoria A aree, pertinenze e specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni ad uso pubblico ad alta...

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