LEGGE 26 febbraio 2007, n. 17 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa

Coming into Force27 Febbraio 2007
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2007/02/26/007G0031/ORIGINAL
Enactment Date26 Febbraio 2007
Published date26 Febbraio 2007
Official Gazette PublicationGU n.47 del 26-02-2007 - Suppl. Ordinario n. 48
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Il termine di un anno previsto dall'articolo 20-bis, comma 1, della legge 29 luglio 2003, n. 229, per l'adozione di decreti legislativi integrativi e correttivi del decreto legislativo di cui all'articolo 11 della medesima legge, e' prorogato di un anno.

  3. Il Governo e' delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o piu' decreti legislativi recanti ulteriori disposizioni occorrenti per l'adattamento dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 4 aprile 1997, nonche' del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, ratificata ai sensi della legge 28 marzo 2001, n. 145.

  4. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 26 febbraio 2007 NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Visto, il Guardasigilli: Mastella

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2006, N. 300

All'articolo 1:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Gli effetti dell'articolo 5 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, gia' prorogati al 31 dicembre 2006 dall'articolo 8 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2007";

al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "limitatamente all'assunzione di personale del Ministero degli affari esteri";

dopo il comma 4, e' inserito il seguente:

"4-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3-quinquies del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 2004, n. 257, limitatamente agli scrutini per la promozione a dirigente superiore, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 57 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applicano alle promozioni da conferire con decorrenza successiva al 31 dicembre 2010";

al comma 6, le parole: "anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2009".

dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui all'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' differito al 31 dicembre 2007 senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di trattamento economico del personale in mobilita'.

6-ter. Nel rispetto dei vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego, il termine previsto dall'articolo 16, comma 3, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e' prorogato al 31 dicembre 2012 per il personale gia' alle dipendenze dell'ente CONI, alla data del 7 luglio 2002, transitato alle dipendenze della CONI Servizi spa, ai sensi del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, attualmente distaccato in servizio presso le Federazioni sportive nazionali, che successivamente al passaggio alle dipendenze delle Federazioni risultasse in esubero a seguito di ristrutturazione aziendale ovvero fosse interessato da procedure di mobilita' ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, ferma restando per tale personale la possibilita' di ripristino del rapporto di lavoro con CONI Servizi spa, sulla base di specifiche pattuizioni o norme contrattuali.

6-quater. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del personale appartenente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato spa.

6-quinquies. In relazione a quanto disposto dal comma 6-quater e' autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6-sexies. All'articolo 1, comma 619, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "In attesa dell'emanazione" fino a: "comma 618" sono sostituite dalle seguenti: "Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31 dicembre 2007. In attesa della sua emanazione" e, dopo le parole: "candidati del citato concorso, compresi" sono inserite le seguenti: ", successivamente alla nomina dei candidati ammessi pleno jure,".

6-septies. Fino al 31 dicembre 2011, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili al personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, collocato in posizione di comando o fuori ruolo presso gli organi costituzionali, presso gli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei ministri, continua ad applicarsi la disposizione di cui all'articolo 57 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Al medesimo personale, e fino alla predetta data, non si applicano, altresi', il limite di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e la disposizione di cui al comma 3 del medesimo articolo 133".

All'articolo 2:

il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: "30 giugno 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007"";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. All'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2002, n. 306, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:

"2-bis. Gli operatori iscritti nella banca dati di cui all'articolo 2, comma 1, possono presentare entro il 31 dicembre 2007 le istanze di aggiornamento relative alla propria attivita', conseguenti a variazioni intervenute prima della data di entrata in vigore della presente disposizione"";

al comma 3, le parole: "pari a" sono sostituite dalle seguenti: "valutato in";

dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978";

al comma 4, secondo periodo, le parole: "a decorrere dall'anno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2007";

al comma 5, le parole: "31 luglio 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 settembre 2007";.

dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, le parole: "1°gennaio 2007" sono sostituite dalle seguenti:

"1o gennaio 2008"";

5-ter. Per i sinistri che coinvolgono le macchine agricole, come definite dall'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive...

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