LEGGE 4 giugno 2004, n. 143 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'

Coming into Force06 Giugno 2004
Published date05 Giugno 2004
Enactment Date04 Giugno 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/06/05/004G0177/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.130 del 05-06-2004
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita', e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 4 giugno 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Moratti, Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 7 APRILE 2004, N. 97

All'articolo 1:

al comma 1, nella tabella ivi richiamata, dopo il punto A.4) e' inserito il seguente:

"A.4-bis) Per l'abilitazione all'insegnamento conseguita presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria, in aggiunta al punteggio di cui al punto A.1), sono attribuiti ulteriori punti 24";

al punto B.3):

dopo la lettera b), e' inserita la seguente:

"b-bis) il servizio prestato in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria e' valutato nella misura del 50 per cento del punteggio previsto al punto B.1)";

alla lettera c), le parole: "titolo di specializzazione" sono sostituite dalle seguenti: "titolo per l'accesso alla classe di concorso, area disciplinare o posto";

alla lettera e), sono premesse le parole: "a decorrere dall'anno scolastico 2005-2006" e, dopo le parole: "il servizio prestato nelle scuole italiane all'estero", sono inserite le seguenti: "e nelle scuole materne o elementari o negli istituti di istruzione secondaria o artistica nei Paesi appartenenti all'Unione europea";

la lettera h) e' sostituita dalla seguente:

"h) il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nelle isole minori e negli istituti penitenziari e' valutato in misura doppia. Si intendono quali scuole di montagna quelle di cui almeno una sede e' collocata in localita' situata sopra i 600 metri dal livello del mare";

la lettera i) e' soppressa;

il punto C.3) e' sostituito dal seguente:

"C.3) Per ogni abilitazione o idoneita' all'insegnamento posseduta in aggiunta al titolo valutato quale titolo di accesso ai sensi della lettera A), sono attribuiti punti 3";

dopo il comma 1, e' inserito il seguente:

"1-bis. Dall'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione";

il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. Il comma 3 dell'articolo 401 del testo unico e' abrogato"; dopo il comma 3, e' inserito il seguente:

"3-bis. Costituisce altresi' titolo di accesso ai fini dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 1 il diploma accademico di secondo livello di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successivi provvedimenti applicativi, rilasciato dalle accademie di belle arti, a conclusione di corsi di indirizzo didattico disciplinati da apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e a seguito di esame finale con valore di esame di Stato abilitante";

al comma 4, le parole: "A decorrere dall'anno scolastico 2004-2005" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dall'anno scolastico 2005-2006" ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per l'anno scolastico 2004-2005 gli aggiornamenti e le integrazioni delle graduatorie di cui al presente comma sono effettuati entro il 15 giugno 2004";

dopo il...

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