LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti

Coming into Force01 Marzo 2009
Enactment Date27 Febbraio 2009
Published date28 Febbraio 2009
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2009/02/28/009G0021/CONSOLIDATED/20100508
Official Gazette PublicationGU n.49 del 28-02-2009 - Suppl. Ordinario n. 28
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del comma 1 dell'articolo 5, dell'articolo 7 e dell'articolo 35 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207.

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 febbraio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del

Consiglio dei Ministri Vito, Ministro per i rapporti con

il Parlamento Tremonti, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 207

All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente:

"48. Le sanzioni di cui all'articolo 77-bis, commi 20 e 21, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, non si applicano agli enti locali in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno conseguente alle spese relative a nuovi interventi infrastrutturali appositamente autorizzati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il decreto individua le corrispondenti risorse finanziarie, che possono essere autonomamente rese disponibili anche dalle regioni nell'ambito degli stanziamenti di pertinenza per interventi di sviluppo a carattere infrastrutturale, e le necessarie compensazioni degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Gli enti locali interessati sono quelli che hanno rispettato il patto di stabilita' interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato, in ciascuno degli anni 2009-2011, impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. Le Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario esprimono il proprio parere sullo schema di decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia e delle finanze entro il termine di venti giorni dalla trasmissione, decorso il quale il decreto puo' essere adottato. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti i criteri di selezione delle istanze degli enti territoriali, nonche' i termini e le modalita' per l'invio delle stesse. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di verifica dei risultati utili ai fini del patto di stabilita' interno delle regioni e degli enti locali interessati dall'applicazione del presente comma"".

All'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"1-bis. Agli enti nazionali vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali si applica l'articolo 6, secondo comma, ultimo periodo, della legge 24 gennaio 1978, n. 14, recante norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici.

Sono abrogate tutte le disposizioni anche regolamentari in contrasto con le disposizioni di cui al primo periodo.

1-ter. All'articolo 2, comma 28, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, al primo periodo, dopo le parole: "e' consentita l'adesione ad un'unica forma associativa" sono inserite le seguenti: "per gestire il medesimo servizio" e, al secondo periodo, le parole: "A partire dal 1° gennaio 2009" sono sostituite dalle seguenti: "A partire dal 1° gennaio 2010".

1-quater. Le somme iscritte nel conto dei residui per l'anno 2008 nel Fondo di finanziamento per i progetti strategici nel settore informatico, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, relative all'unita' previsionale di base 12.1.6 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, non utilizzate al termine dell'esercizio stesso, sono mantenute in bilancio per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica conseguenti all'applicazione del comma 1-quater si provvede mediante corrispondente utilizzo per euro 1,8 milioni per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in termini di sola cassa, del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, come incrementato dall'articolo 1, comma 11, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a ripartire per l'anno 2009, tra le pertinenti unita' previsionali di base delle amministrazioni interessate, le somme conservate nel conto dei residui del Fondo di cui al comma 1-quater".

All'articolo 4, al comma 1, le parole: "31 marzo 2009" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009".

All'articolo 5, al comma 1, le parole: "1° gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 1999".

L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

"Art. 7. - (Societa' di rilevazione statistica dell'ISTAT). - 1. All'articolo 10-bis, comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2005, n.

203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

  1. al primo periodo, le parole: "con la partecipazione di regioni, enti locali, autonomie funzionali e loro associazioni," sono soppresse;

  2. al terzo periodo, le parole: "partecipanti alla societa'" sono soppresse e le parole: "in questa" sono sostituite dalle seguenti: "nella societa'";

  3. al quinto periodo, le parole: "31 dicembre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2009"".

    Dopo l'articolo 7, e' inserito il seguente:

    "Art. 7-bis. - (Criteri e parametri di misurabilita' dell'azione amministrativa). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti criteri e parametri di misurabilita' dei risultati dell'azione amministrativa da applicare ai fini dell'erogazione di trattamento economico accessorio al personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67, commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sulla base dei seguenti principi:

  4. correlazione diretta e significativa con l'impegno e la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano qualitativo e quantitativo;

  5. correlazione con i livelli di innovazione, snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;

  6. correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o sede di appartenenza da definire in base ad apposite e oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi resi;

  7. dimensione individuale del contributo o apporto dato alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio".

    All'articolo 10 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

    "2-bis. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, al comma 7-bis, le parole: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003" sono sostituite dalle seguenti: "dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2007".

    2-ter. All'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: "di cui al comma 1313" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al comma 1312".

    2-quater. All'articolo 1, comma 1318, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo la lettera c), e' inserita la seguente:

    "c-bis) spese di funzionamento"".

    All'articolo 12:

    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

    "2-bis. Le somme iscritte in bilancio, in applicazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 16, comma 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, dell'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e dell'articolo 2, comma 105, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, non impegnate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.";

    nella rubrica, dopo le parole: "nelle nuove province" sono inserite le seguenti: "e l'erogazione di benefici alle vittime del dovere e della criminalita' organizzata".

    Nel capo VI, dopo l'articolo 12, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 12-bis. - (Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354). - 1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

  8. all'articolo 18, il primo comma e' sostituito dal seguente:

    "I detenuti e gli internati sono ammessi ad avere colloqui e corrispondenza con i congiunti e con altre persone, nonche' con il garante dei diritti dei detenuti, anche al fine di compiere atti giuridici";

  9. all'articolo 67, primo comma, dopo la lettera b), e' aggiunta la seguente:

    "1-bis) i...

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