LEGGE 22 dicembre 2008, n. 201 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997

Coming into Force23 Dicembre 2008
Published date22 Dicembre 2008
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2008/12/22/008G0224/ORIGINAL
Enactment Date22 Dicembre 2008
Official Gazette PublicationGU n.298 del 22-12-2008
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga

la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione, di sostegno ai settori dell'autotrasporto, dell'agricoltura e della pesca professionale, nonche' di finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1997, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi 22 dicembre 2008 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei

Ministri Tremonti, Ministro dell'economia e delle

finanze Visto, il Guardasigilli: Alfano ------

Allegato

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 2008, N. 162

All'articolo 1:

al comma 1, le parole: "su base annuale" sono sostituite dalle seguenti: "su base semestrale";

il comma 3 e' sostituito dal seguente:

"3. La compensazione e' determinata applicando alle quantita' dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori nell'anno 2008 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi rilevate dal decreto ministeriale di cui al comma 1 con riferimento alla data dell'offerta, eccedenti 1'8 per cento se riferite esclusivamente all'anno 2008 ed eccedenti il 10 per cento complessivo se riferite a piu' anni";

il comma 5 e' sostituito dal seguente:

"5. Per gli adeguamenti dei prezzi in aumento, qualora il collaudatore, in caso di collaudo in corso d'opera, ovvero il responsabile del procedimento, riscontri, rispetto al cronoprogramma, un ritardo nell'andamento dei lavori addebitabile all'impresa esecutrice, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 e' subordinata alla costituzione, da parte dell'appaltatore, di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo dell'adeguamento. La garanzia e' escussa nel caso di mancata restituzione delle somme indebitamente corrisposte, laddove l'imputabilita' del ritardo all'impresa risulti definitivamente accertata dal collaudatore ovvero dal responsabile del procedimento";

il comma 7 e' sostituito dal seguente:

"7. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno 2008, restano ferme le variazioni rilevate dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 133, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni";

al comma 10, dopo le parole: "300 milioni di euro," sono inserite le seguenti: "che costituisce tetto massimo di spesa,";

dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

"10-bis. Nell'ambito delle risorse di cui al comma 10, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono definite misure volte a compensare gli effetti derivanti dalla riduzione dei prezzi dei materiali da costruzione provenienti dal riciclo del legno e della plastica.

10-ter. Ai fini della applicazione della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, non rientrano negli elenchi degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico gli enti di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e gli enti trasformati in associazioni o in fondazioni, sotto la condizione di non usufruire di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e di cui al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, fatte salve le misure di pubblicita' sugli appalti di lavori, servizi e forniture.

10-quater. Allo scopo di fronteggiare la crisi nel settore delle opere pubbliche e al fine di incentivare la progettualita' delle amministrazioni aggiudicatrici:

  1. all'articolo 92, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il quarto periodo e' sostituito dal seguente: "La corresponsione dell'incentivo e' disposta dal dirigente preposto alla struttura competente, previo accertamento positivo delle specifiche attivita' svolte dai predetti dipendenti; limitatamente alle attivita' di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non puo' superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo; le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte...

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