DECRETO LEGISLATIVO 10 febbraio 1996, n. 103 - Attuazione della delega conferita dall'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione

Coming into Force17 Marzo 1996
Published date02 Marzo 1996
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1996/03/02/096G0083/CONSOLIDATED/20171229
Enactment Date10 Febbraio 1996
Official Gazette PublicationGU n.52 del 02-03-1996 - Suppl. Ordinario n. 43
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1995;

Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 febbraio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro del tesoro e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Estensione della tutela pensionistica ai liberi professionisti

  1. Il presente decreto legislativo, in attuazione della delega conferita ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 8 agosto 1995, n. 335, assicura, a decorrere dal 1 gennaio 1996, la tutela previdenziale obbligatoria ai soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione senza vincolo di subordinazione, il cui esercizio e' condizionato all'iscrizione in appositi albi o elenchi.

  2. Le norme di cui al presente decreto si applicano anche ai soggetti, appartenenti alle categorie professionali di cui al comma 1, che esercitano attivita' libero-professionale, ancorche' contemporaneamente svolgano attivita' di lavoro dipendente.

Art 2.

Prestazioni. Sistema di calcolo

  1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e' attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformita' alle norme del presente decreto.

  2. Ai fini della determinazione delle prestazioni di cui al comma 1 si applica, indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalita' attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4.

  3. Prestazioni pensionistiche di natura complementare possono essere istituite in favore dei soggetti di cui all'art. 1 ai sensi ed in conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni.

Art 3.

Forme gestorie

  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti esponenziali a livello nazionale degli enti abilitati alla tenuta di albi od elenchi provvedono a deliberare con la maggioranza dei componenti dell'organo statutario competente, ove previsto, alternativamente:

    1. la partecipazione all'ente pluricategoriale di cui all'art. 4, avente configurazione di diritto privato secondo il modello delineato dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, in cui convergano anche altre categorie alle quali appartengono i soggetti di cui all'art. 1;

    2. la costituzione di un ente di categoria, avente la medesima configurazione di diritto privato di cui alla lettera a), alla condizione che lo stesso sia destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 8.000 iscritti; la relativa delibera deve essere assunta con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'organo statutario competente;

    3. l'inclusione della categoria professionale per la quale essi sono istituiti, in una delle forme di previdenza obbligatorie gia' esistenti per altra categoria professionale similare, per analogia delle prestazioni e del settore professionale, compresa fra quelle di cui all'elenco allegato al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, a condizione che abbia conseguito la natura di persona giuridica privata;

    4. l'inclusione della categoria nella forma di previdenza obbligatoria di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

  2. Nel caso di mancata adozione delle delibere di cui al comma 1, i soggetti appartenenti alle categorie professionali interessate sono inseriti nella gestione di cui al comma 1, lettera d).

Art 4.

Ente pluricategoriale

  1. Con la delibera adottata ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), l'ente esponenziale designa un proprio componente effettivo e un componente supplente destinati a far parte del comitato fondatore di cui al comma 2.

  2. Il comitato fondatore e' insediato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla comunicazione delle designazioni ed e' composto dai delegati designati ai sensi del comma 1 e dai delegati designati ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a), e dell'art. 7, comma 2, ultimo periodo. Il comitato fondatore, verificato che l'ente e' destinato ad operare per un numero di soggetti non inferiore a 5.000 iscritti, predispone, entro trenta giorni, un piano finanziario ed attuariale che dimostri la consistenza della forma prescelta secondo i parametri della composizione anagrafica e della capacita' reddituale media degli iscritti alla categoria.

  3. Le delibere adottate ai sensi degli articoli 3, comma 1, lettera a), 5, comma 3, lettera a), e 7, comma 2, corredate dal piano finanziario di cui al comma 2, sono trasmesse contestualmente, per l'approvazione, entro i successivi dieci giorni al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento, dandone notizia entro dieci giorni successivi al comitato fondatore. A seguito dell'approvazione della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, il comitato fondatore elabora lo statuto e il regolamento dell'ente in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

  4. Nel caso in cui non ricorra il requisito numerico di cui al comma 2 ovvero non intervenga l'approvazione di cui al comma 3, trova applicazione quanto previsto dall'art. 3, comma 2, in ordine all'inserimento delle categorie professionali interessate nella gestione ivi citata.

Art 5.

Ente gestore di categoria

  1. La delibera di costituzione assunta ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), e' accompagnata da un piano finanziario e attuariale avente i contenuti di cui all'art. 4, comma 2. La delibera di costituzione e il piano sono trasmessi entro dieci giorni, per l'approvazione, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede, d'intesa con il Ministero del tesoro, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti.

  2. A seguito dell'approvazione ai sensi del comma 1 della delibera di costituzione e del relativo piano finanziario ed attuariale, l'ente esponenziale elabora lo statuto e il regolamento dell'ente gestore in base ai principi e criteri di cui all'art. 6.

  3. In caso di mancata approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, gli organi statutari deliberano, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del diniego, alternativamente:

    1. per la partecipazione all'ente gestore pluricategoriale, di cui all'art. 4. In tale ipotesi la delibera deve contenere la designazione di un componente effettivo e di un componente supplente destinato a far parte del comitato fondatore di cui all'art. 4, comma 2. La delibera deve essere trasmessa immediatamente agli altri enti esponenziali di cui all'art. 3, che abbiano optato per la partecipazione all'ente di cui all'art. 3, comma 1, lettera a)...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT