DECRETO LEGISLATIVO 17 maggio 1999, n. 153 - Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461

Coming into Force15 Giugno 1999
Enactment Date17 Maggio 1999
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1999/05/31/099G0234/CONSOLIDATED/20120521
Published date31 Maggio 1999
Official Gazette PublicationGU n.125 del 31-05-1999
Titolo I Regime civilistico delle fondazioni
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1. Definizioni

  1. Nel presente decreto si intendono per:

  1. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

  2. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

  3. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

  4. "Settori rilevanti": i settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attivita' culturali e dei beni ambientali, della sanita' e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge di delega;

  5. "Autorita' di vigilanza": l'autorita' prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

  6. "Societa' bancaria conferitaria": la societa' titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare:

    1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

    2) la societa' risultante da operazioni di fusione della Societa' bancaria conferitaria;

    3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Societa' bancaria conferitaria;

    4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;

  7. "Societa' conferitaria": la societa' destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare:

    1) la societa' titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

    2) la societa' risultante da operazioni di fusione della Societa' conferitaria;

    3) la societa' beneficiaria di operazioni di scissione e di conferirnento di azienda da parte della Societa' conferitaria;

    4) la societa' che detiene il controllo delle societa' di cui ai punti 1, 2 e 3;

  8. "Impresa strumentale": impresa esercitata dalla fondazione o da una societa' di cui la fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei settori rilevanti;

  9. "Partecipazione indiretta": la partecipazione detenuta tramite societa' controllata, societa' fiduciaria o per interposta persona;

  10. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

  11. "Fondi immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

  12. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva de Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonche' per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, relativo a disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che approva il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;

Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, recante norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che approva il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria,

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 aprile 1999;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 1999;

Sulla proposta dei Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia; E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Definizioni

  1. Nel presente decreto si intendono per:

  1. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

  2. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

  3. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

    c-bis) "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale; 4) arte, attivita' e beni culturali. I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 7

    d) "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla fondazione, in numero non superiore a tre;

  4. "Autorita' di vigilanza": l'autorita' prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo

  5. "Societa' bancaria conferitaria": la societa' titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria...

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