IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;
Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:
Art
1.
Fusioni, trasformazioni e conferimenti
Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.
Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.
Art
1.
Fusioni, trasformazioni e conferimenti
Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, . . ..
Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.
Art
3.
Approvazione del progetto
Il progetto e' approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. L'approvazione e' subordinata all'accertamento della rispondenza del progetto alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio: in particolare sono valutati i profili della stabilita', dell'efficienza, della funzionalita', dell'adeguatezza organizzativa e, con riferimento alla struttura del gruppo che eventualmente si determini, anche l'economia nel ricorso ad una pluralita' di soggetti giuridici. L'approvazione del progetto puo' essere condizionata a modifiche e integrazioni, sulle quali l'ente delibera con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3. Il decreto fissa un termine per la cessazione dell'esercizio dell'attivita' bancaria da parte dell'ente che effettua l'operazione.
Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, approva anche le variazioni che possono essere apportate dall'ente al progetto originario.
Il decreto di approvazione sostituisce tutti i provvedimenti comunque di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro, ivi compreso quello di cui all'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, della Banca d'Italia o di altre autorita'. Restano fermi i poteri di intervento spettanti alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e quelli attribuiti alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
I progetti ai quali partecipino enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi sede nelle regioni a statuto speciale sono, prima dell'approvazione, trasmessi dal Ministro del tesoro alle regioni stesse, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.
Le singole operazioni indicate nel progetto approvato, per le quali le norme vigenti prevedono il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, devono essere comunicate alla Banca d'Italia ai soli fini della verifica di conformita' al progetto. La conformita' si intende accertata ove, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia non si sia pronunciata in senso contrario.