DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 1990, n. 356 - Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio

Coming into Force18 Dicembre 1990
Enactment Date20 Novembre 1990
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1990/12/03/090G0390/CONSOLIDATED/19990531
Published date03 Dicembre 1990
Official Gazette PublicationGU n.282 del 03-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 77
TITOLO I DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 2, 5 e 6 della legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, resa il 17 novembre 1990;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 novembre 1990;

Sulla proposta del Ministro del tesoro; E M A N A il seguente decreto legislativo:

Art 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

  1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, nel rispetto della distinzione tra enti che raccolgono il risparmio a breve termine ed enti che raccolgono il risparmio a medio e lungo termine.

  2. Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art 1.

Fusioni, trasformazioni e conferimenti

  1. Gli enti creditizi pubblici iscritti all'albo di cui all'art. 29 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni e integrazioni, le casse comunali di credito agrario e i monti di credito su pegno di seconda categoria che non raccolgono risparmio tra il pubblico possono effettuare trasformazioni ovvero fusioni con altri enti creditizi di qualsiasi natura, da cui, anche a seguito di successive trasformazioni, conferimenti o fusioni, risultino comunque societa' per azioni operanti nel settore del credito, . . ..

  2. Le operazioni di cui al comma precedente nonche' i conferimenti d'azienda effettuati dai medesimi enti in una o piu' societa' per azioni, gia' iscritte nell'albo suddetto ovvero appositamente costituite anche con atto unilaterale e aventi per oggetto l'attivita' svolta dall'ente conferente o rami di essa, sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art 2.

Progetto

  1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, che intendono procedere a ristrutturazione devono inoltrare alla Banca d'Italia un progetto nel quale illustrano le singole operazioni da effettuare, le modalita' e i tempi previsti per la loro attuazione, le finalita' perseguite e quanto richiesto dal successivo art. 10, comma 1.

  2. Il progetto presentato da enti aventi sezioni di credito speciale prive di personalita' giuridica puo' prevedere, in deroga alla distinzione tra enti che raccolgono risparmio a breve termine ed enti che raccolgono risparmio a medio e lungo termine, che le societa' bancarie risultanti continuino ad esercitare le attivita' svolte dagli enti originari per un periodo massimo da stabilirsi in sede di approvazione del progetto medesimo. Durante detto periodo le attivita' connesse alla raccolta di risparmio a medio e lungo termine devono avere separata evidenza contabile, secondo le istruzioni della Banca d'Italia.

  3. Il progetto e' deliberato dall'organo dell'ente competente in materia di modificazioni statutarie, con le maggioranze previste per la regolare costituzione e per la validita' delle relative deliberazioni.

  4. La Banca d'Italia, sulla base della documentazione ricevuta e degli altri dati e informazioni all'occorrenza acquisiti, e sentita la Commissione nazionale per le societa' e la borsa per quanto di competenza, riferisce al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

  5. La Banca d'Italia da' notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio della presentazione dei singoli progetti di ristrutturazione e riferisce semestralmente in merito ai progetti di cui e' in corso di svolgimento l'istruttoria o l'attuazione.

Art 3.

Approvazione del progetto

  1. Il progetto e' approvato con decreto del Ministro del tesoro sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio. L'approvazione e' subordinata all'accertamento della rispondenza del progetto alle esigenze di razionalizzazione del sistema creditizio: in particolare sono valutati i profili della stabilita', dell'efficienza, della funzionalita', dell'adeguatezza organizzativa e, con riferimento alla struttura del gruppo che eventualmente si determini, anche l'economia nel ricorso ad una pluralita' di soggetti giuridici. L'approvazione del progetto puo' essere condizionata a modifiche e integrazioni, sulle quali l'ente delibera con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3. Il decreto fissa un termine per la cessazione dell'esercizio dell'attivita' bancaria da parte dell'ente che effettua l'operazione.

  2. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, approva anche le variazioni che possono essere apportate dall'ente al progetto originario.

  3. Il decreto di approvazione sostituisce tutti i provvedimenti comunque di competenza del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, del Ministro del tesoro, ivi compreso quello di cui all'art. 21 della legge 4 giugno 1985, n. 281, della Banca d'Italia o di altre autorita'. Restano fermi i poteri di intervento spettanti alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa e quelli attribuiti alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.

  4. I progetti ai quali partecipino enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi sede nelle regioni a statuto speciale sono, prima dell'approvazione, trasmessi dal Ministro del tesoro alle regioni stesse, che devono esprimere il proprio parere entro trenta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine si prescinde dal parere.

  5. Le singole operazioni indicate nel progetto approvato, per le quali le norme vigenti prevedono il rilascio di un provvedimento autorizzatorio, devono essere comunicate alla Banca d'Italia ai soli fini della verifica di conformita' al progetto. La conformita' si intende accertata ove, trascorsi sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia non si sia pronunciata in senso contrario.

Art 4.

Trasformazioni

  1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, aventi il fondo di dotazione a composizione associativa possono trasformarsi in societa' per azioni bancarie.

  2. La deliberazione di trasformazione deve essere assunta con le modalita' di cui all'art. 2, comma 3, nella forma di atto pubblico, e deve contenere le indicazioni prescritte per l'atto costitutivo delle societa' per azioni. Lo statuto della societa' e' parte integrante della deliberazione e deve essere a questa allegato.

  3. La deliberazione di trasformazione deve altresi contenere la determinazione del patrimonio netto iniziale della societa'. In particolare:

    1. il capitale sociale deve essere indicato di norma in misura non inferiore al capitale o fondo di dotazione dell'ente originario, e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione di societa' per azioni bancarie;

    2. il residuo del patrimonio netto e' imputato a riserve e fondi mantenendo, ove possibile, le denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio dell'ente originario, ivi comprese quelle derivanti dall'applicazione di norme tributarie. Il complesso del capitale e delle riserve indisponibili per legge e per statuto non puo' essere diminuito salvo che per la quota eventualmente utilizzata a fronte di minusvalenze accertate in sede di trasformazione.

  4. La determinazione del patrimonio netto iniziale deve essere corredata da una relazione degli amministratori e dei sindaci e certificata da una societa' di revisione quando l'ente abbia emesso titoli quotati.

  5. L'esistenza del patrimonio netto iniziale, come determinato ai sensi del comma 3, deve risultare da una relazione giurata di stima da parte di un collegio di tre esperti in materia bancaria, nominati dal presidente del tribunale, dei quali almeno uno scelto tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti. Agli esperti si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. Non si applica l'art. 2343 del codice civile.

  6. Entro trenta giorni dall'accertamento...

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