DECRETO-LEGGE 31 maggio 1994, n. 332 - Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni

Coming into Force01 Giugno 1994
Published date01 Giugno 1994
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1994/06/01/094G0422/CONSOLIDATED/20191120
Enactment Date31 Maggio 1994
Official Gazette PublicationGU n.126 del 01-06-1994
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni al fine di ulteriormente accelerare le procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 maggio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di grazia e giustizia, delle finanze e per la funzione pubblica e gli affari regionali; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.

Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

  1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati.

  2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

  3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale.

  4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

  5. Il Ministero del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, puo' affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con facolta' di compiere per conto dello Stato operazioni strumentali e complementari, fatte salve le incompatibilita' derivanti da conflitti d'interesse. Gli incarichi di valutazione non possono essere affidati a societa' di revisione che abbiano svolto incarichi di consulenza in favore delle societa' di cui al comma 1 nei due anni precedenti la data di entrata in vigore del presente decreto. I compensi e le modalita' di pagamento degli incarichi di cui al presente comma devono essere previamente stabiliti dalle parti.

  6. Gli enti pubblici individuano criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni da essi detenute in conformita' con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato. Gli atti che dispongono tali criteri e procedure devono essere trasmessi entro sessanta giorni dalla adozione al Ministero del bilancio e della programmazione economica.

  7. Il Ministro del tesoro, con proprio decreto, stabilisce criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni degli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, tenendo presenti le norme vigenti in materia di dismissioni delle partecipazioni dello Stato, nonche' per l'utilizzo dei relativi proventi.

Art 1.

Modalita' delle dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici

  1. Le vigenti norme di legge e di regolamento sulla contabilita' generale dello Stato non si applicano alle alienazioni delle partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni e ai conferimenti delle stesse societa' partecipate, nonche' agli atti ed alle operazioni complementari e strumentali alle medesime alienazioni inclusa la concessione di indennita' e manleva secondo la prassi dei mercati.

  2. L'alienazione delle partecipazioni di cui al comma 1 viene effettuata di norma mediante offerta pubblica di vendita disciplinata dalla legge 18 febbraio 1992, n. 149, e relativi regolamenti attuativi; puo' inoltre essere effettuata mediante cessione delle azioni sulla base di trattative dirette con i potenziali acquirenti ovvero mediante il ricorso ad entrambe le procedure. La scelta della modalita' di alienazione e' effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica.

  3. In caso di cessione mediante trattativa diretta di partecipazioni in societa' controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato su proposta del Ministro del tesoro, d'intesa con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, ovvero, per le societa' controllate indirettamente, con deliberazione dell'organo competente, possono essere individuate le societa' per le quali, al fine di costituire un nucleo stabile di azionisti di riferimento, la cessione della partecipazione deve essere effettuata invitando potenziali acquirenti, che presentino requisiti di idonea capacita' imprenditoriale, ad avanzare, agendo di concerto, offerte comprensive dell'impegno, da inserire nel contratto di cessione, di garantire, mediante accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, determinate condizioni finanziarie, economiche e gestionali. Il contratto puo' altresi' prevedere, per un periodo determinato, il divieto di cessione della partecipazione, il divieto di cessione dell'azienda e la determinazione del risarcimento in caso di inadempimento ai sensi dell'articolo 1382 del codice civile. Il contratto di cessione e l'accordo fra i partecipanti al nucleo stabile, nonche' le eventuali modificazioni, devono essere depositati, entro quindici giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione e' stabilita la sede sociale della societa' e devono essere pubblicati nei successivi quindici giorni per estratto a cura della societa' su due quotidiani a diffusione nazionale.

  4. Nel caso in cui tra i partecipanti al nucleo stabile sia presente il Ministro del tesoro, questi puo' riservarsi, per un periodo da indicare nel contratto di cui al comma 3, il diritto di prelazione nel caso di cessione della partecipazione.

  5. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per quanto concerne le partecipazioni del Ministero del tesoro, e gli altri enti pubblici per le loro partecipazioni, ai fini della predisposizione ed esecuzione delle operazioni di alienazione delle azioni delle societa' di cui al comma 1 e loro controllate e delle operazioni di conferimento, possono affidare, salvo quanto previsto dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, a societa' di provata esperienza e capacita' operativa nazionali ed estere, nonche' a singoli professionisti iscritti da almeno cinque anni negli albi previsti dalla legge incarichi di studio, consulenza, valutazione, assistenza operativa, amministrazione di titoli di proprieta' dello Stato e direzione delle operazioni di collocamento con...

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