LEGGE 18 febbraio 1992, n. 149 - Disciplina delle offerte pubbliche di vendita, sottoscrizione, acquisto e scambio di titoli

Coming into Force07 Marzo 1992
End of Effective Date30 Giugno 1998
Enactment Date18 Febbraio 1992
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1992/02/21/092G0095/CONSOLIDATED/19980617
Published date21 Febbraio 1992
Official Gazette PublicationGU n.43 del 21-02-1992 - Suppl. Ordinario n. 37
CAPO I OFFERTE PUBBLICHE DI VENDITA E DI SOTTOSCRIZIONE
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: ART. 1. 1. Coloro che intendono procedere alla vendita o alla offerta in sottoscrizione di valori mobiliari (quali azioni, obbbligazioni convertibili o altri titoli o diritti) che comunque consentono di acquisire diritti di voto, di seguito denominati "titoli", mediante offerta al pubblico ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni e integrazioni, devono osservare le norme contenute nel presente Capo. 2. Costituiscono offerte al pubblico tutte quelle aventi per oggetto titoli gia' emessi (offerta pubblica di vendita) ovvero di nuova emissione (offerta pubblica di sottoscrizione), anche in funzione della quotazione di borsa. Non costituiscono offerte pubbliche di sottoscrizione quelle effettuate ai sensi dell'articolo 2441, settimo comma, del codice civile.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 2.

ART. 2. 1. Il prezzo unitario dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento di qualsiasi tipo e' unico e non e' modificabile nel corso dell'offerta. 2. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

Art 2.

ART. 2.

1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.

  1. Nel caso di offerta in borsa o al mercato ristretto il prezzo minimo e l'eventuale prezzo massimo d'asta non possono essere modificati.

Art 2.

ART. 2. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 3.

ART. 3. 1. L'offerente, al momento della comunicazione alla Commissione nazionale per le societa' e la borsa (CONSOB) di cui all'articolo 18 del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni, dell'intenzione di procedere all'offerta di vendita, deve essere titolare e avere la piena disponibilita' delle azioni o delle obbligazioni. I titoli oggetto dell'offerta di vendita dovranno essere depositati per tutta la durata della stessa presso l'Istituto per la custodia e la amministrazione accentrata di valori mobiliari (Monte titoli S.p.a.), o presso una azienda o istituto di credito, o presso un agente di cambio. 2. I titoli dovranno essere messi a disposizione dell'acquirente o del sottoscrittore al piu' presto e comunque, dopo la chiusura dell'offerta, entro venti giorni dalla data di effettivo ricevimento delle offerte. 3. Nei casi di offerta in borsa o nel mercato ristretto, le scadenze tecniche dell'offerta sono stabilite dalla CONSOB, sentito il Comitato direttivo degli agenti di cambio delle borse valori o il Comitato del mercato ristretto dove i titoli vengono offerti. 4. La chiusura anticipata dell'offerta non e' consentita prima che siano decorsi due giorni.

Art 3.

ART. 3. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 4.

ART. 4. 1. Se al termine di scadenza le accettazioni sono inferiori al quantitativo offerto, l'offerta non decade, salvo che l'offerente si sia riservato nell'avviso la facolta', da esercitare, previa comunicazione alla CONSOB, con avviso pubblico, nei cinque giorni non festivi decorrenti dalla scadenza, di ritirare l'offerta. 2. Il periodo di offerta puo' essere prolungato. 3. Ogni investitore non puo' sottoscrivere l'offerta pubblica presso piu' di un membro del consorzio di collocamento. 4. Se le accettazioni sono superiori al quantitativo offerto, esse saranno soddisfatte in base a riparto proporzionale. A ciascun investitore non possono essere attribuiti quantitativi inferiori al lotto minimo indicato nel prospetto. Criteri aggiuntivi di riparto che tengano conto di tale esigenza e di quella di assicurare la massima diffusione del titolo possono essere determinati con apposito regolamento della CONSOB. Purche' preventivamente indicati, i criteri di riparto cosi' individuati possono essere applicati alle quote sottoscritte a fermo da ciascun membro del consorzio di collocamento, isolatamente considerate. 5. Nei limiti consentiti dal regolamento di cui all'articolo 5, le offerte pubbliche possono essere rivolte a determinate categorie di investitori, purche' sufficientemente ampie. Nel caso di offerte finalizzate alle quotazioni in borsa, la percentuale da destinare indistintamente al pubblico sara' stabilita in via generale dalla CONSOB, tenendo conto del loro ammontare.

Art 4.

ART. 4. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 5.

ART. 5. 1. Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del citato decreto-legge n. 95 del 1974, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 216 del 1974, e successive modificazioni e integrazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la CONSOB delibera un apposito regolamento riguardante il procedimento di offerta pubblica di vendita o di sottoscrizione, anche finalizzata alla quotazione in borsa, nonche' l'oggetto e le modalita' di emissione dei pareri degli organi locali di borsa, previsti per l'ammissione alla quotazione dei titoli.

Art 5.

ART. 5. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58

Art 6.

ART. 6. 1. L'offerente, durante il periodo dell'offerta, puo' emettere ulteriori avvisi e comunicati solo se autorizzato dalla CONSOB. 2. Le accettazioni sono irrevocabili e non possono essere assoggettate a condizioni. Non sono ammesse accettazioni per persona da nominare. 3. L'offerente deve comunicare i risultati dell'offerta alla CONSOB e, a mezzo della stampa quotidiana a larga diffusione, al pubblico nonche', ove si tratti di titoli quotati in borsa o negoziati nel mercato ristretto, al Comitato direttivo degli agenti di cambio o al Comitato del mercato ristretto. 4. La CONSOB, con apposito regolamento, determina le regole che le societa' offerenti, le societa' del gruppo ed i membri del consorzio di collocamento devono osservare nell'operare sul mercato secondario dei titoli oggetto del collocamento nel periodo dell'offerta ed in quelli precedenti e susseguenti al fine di garantire la massima trasparenza delle operazioni.

Art 6.

ART. 6. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 7.

ART. 7. 1. Durante la pendenza dell'offerta di sottoscrizione, la societa' emittente e le sue controllate non possono compiere atti comunque idonei a modificare la consistenza del proprio capitale e del proprio patrimonio. La societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta e le sue controllate devono astenersi dal compiere tali atti durante l'offerta di vendita promossa da terzi. Tuttavia, al fine di garantire la tutela del patrimonio sociale, la CONSOB puo' autorizzare, secondo i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 5, il compimento degli atti di cui al presente comma. 2. Durante la pendenza dell'offerta di vendita, l'offerente deve esercitare i propri diritti sociali in modo da non modificare la consistenza del capitale e del patrimonio della societa' i cui titoli formano oggetto dell'offerta, ne' stipulare o modificare, a pena di nullita', accordi circa l'esercizio del proprio diritto di voto. A pena di nullita' degli stessi devono essere resi noti gli accordi gia' esistenti.

Art 7.

ART. 7. PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 3 AGGIORNAMENTO (3)

Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera g)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art 8.

ART. 8. 1. La CONSOB deve dare pubblica notizia di qualsiasi violazione da parte dell'offerente delle norme contenute nel...

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