DECRETO-LEGGE 8 aprile 1974, n. 95 - Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari

Coming into Force09 Aprile 1974
Enactment Date08 Aprile 1974
Published date09 Aprile 1974
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1974/04/09/074U0095/CONSOLIDATED/20140624
Official Gazette PublicationGU n.94 del 09-04-1974
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77 della Costituzione;

Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per l'industria, il commercio e l'artigianato; Decreta:

Art 1.

E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

La commissione e' composta da un presidente e da 4 membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della commissione non possono esercitare alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

La commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

La commissione, con propri regolamenti interni, determina le norme per la propria organizzazione, fissa le norme per il proprio funzionamento e stabilisce le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese.

Si applicano all'attivita' della commissione le disposizioni degli articoli 10 e 16 del decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni.

Art 1.

((E' istituita, con sede in Roma, la Commissione nazionale per le societa' e la borsa.

La Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura. I dipendenti statali sono collocati fuori ruolo per l'intera durata del mandato.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il rendiconto della gestione finanziaria e' soggetto al controllo della Corte dei conti.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato. I relativi regolamenti sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazione a tutte le pubbliche amministrazioni. I dati, le notizie e le informazioni acquisiti dalla Commissione nell'esercizio delle sue attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni, ad eccezione del Ministro per il tesoro.

La Commissione trasmette, entro il 30 giugno di ciascun anno, al Ministro per il tesoro una relazione sulla attivita' svolta nell'anno precedente. Trasmette altresi' al Ministro per il tesoro le notizie ed i dati dal medesimo di volta in volta richiesti.

Il Ministro per il tesoro riferisce al Parlamento, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla attivita' della Commissione.))

Art 1.

((E' istituita con sede in Roma la Commissione nazionale per le societa' e la borsa. La Commissione ha in Milano la sede secondaria operativa.

La Commissione nazionale per le societa' e la borsa ha personalita' giuridica di diritto pubblico e piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge.

La Commissione e' composta da un presidente e da quattro membri, scelti tra persone di specifica e comprovata competenza ed esperienza e di indiscussa moralita' e indipendenza, nominati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio stesso. Essi durano in carica 5 anni e possono essere confermati una sola volta. Le disposizioni degli articoli 1, 2, primo comma, 3, 4, 6, 7 e 8 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, si applicano nei confronti del presidente e dei membri della Commissione. Le Commissioni parlamentari competenti possono procedere alla audizione delle persone designate quando non vi ostino i rispettivi regolamenti parlamentari.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, sono determinate le indennita' spettanti al presidente e ai membri.

Il presidente e i membri della Commissione non possono esercitare, a pena di decadenza dall'ufficio, alcuna attivita' professionale, neppure di consulenza, ne' essere amministratori, ovvero soci a responsabilita' illimitata, di societa' commerciali, sindaci revisori o dipendenti di imprese commerciali o di enti pubblici o privati, ne' ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ne' essere imprenditori commerciali. Per tutta la durata del mandato i dipendenti statali sono collocati fuori ruolo e i dipendenti di enti pubblici sono collocati d'ufficio in aspettativa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti privati e' sospeso ed i dipendenti stessi hanno diritto alla conservazione del posto.

Le deliberazioni della Commissione sono adottate collegialmente, salvo casi di urgenza previsti dalla legge. Il presidente sovrintende all'attivita' istruttoria e cura, l'esecuzione delle deliberazioni; non e' ammessa delega permanente di funzioni ai commissari.

La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato e iscritto, con unico capitolo, nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione, il quale deve comunque contenere le spese indicate entro i limiti delle entrate previste, sono stabiliti dal regolamento, di cui al successivo comma, che disciplina anche le modalita' per le eventuali variazioni. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, e' soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nel Bollettino della Commissione.

La Commissione delibera le norme concernenti la propria organizzazione ed il proprio funzionamento, disciplinando in ogni caso i rapporti tra il presidente ed i commissari anche ai fini della relazione in Commissione su singoli affari; quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, nonche' quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente decreto, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilita' generale dello Stato.

Le deliberazioni della Commissione concernenti i regolamenti di cui ai precedenti commi sono adottate con non meno di quattro voti favorevoli. I predetti regolamenti sono sottoposti al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale, sentito il Ministro del tesoro, ne verifica la legittimita' in relazione alle norme del presente decreto, e successive modificazioni e integrazioni, e li rende esecutivi, con proprio decreto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento, ove non intenda formulare, entro il termine suddetto, proprie eventuali osservazioni. Queste ultime devono essere effettuate, in unico contesto, sull'insieme del regolamento e sulle singole disposizioni. In ogni caso, trascorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, i regolamenti divengono esecutivi.

Per la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti l'autorita' giudiziaria, le giurisdizioni amministrative e speciali ed i collegi arbitrali, la Commissione puo' avvalersi anche dell'Avvocatura dello Stato.

La Commissione ha diritto di richiedere notizie, informazioni e collaborazioni a tutte le pubbliche amministrazioni...

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