DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 2005, n. 79 - Regolamento recante riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali

Coming into Force24 Maggio 2005
Enactment Date23 Marzo 2005
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2005/05/09/005G0102/CONSOLIDATED/20090907
Published date09 Maggio 2005
Official Gazette PublicationGU n.106 del 09-05-2005
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, recante disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi per fronteggiare l'emergenza derivante dalla encefalopatia spongiforme bovina, ed in particolare l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, relativo al riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 303, recante regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2003, n. 264, emanato a norma dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, che individua le unita' dirigenziali di livello generale ed istituisce l'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato;

Visti il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, il decreto-legge 21 novembre 2000, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001, n. 3, e il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 13 febbraio 2003, n. 44, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, relativi all'Ispettorato centrale repressione frodi;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativa al nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato;

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ed ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 ottobre 2004;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva sugli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2004;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 marzo 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e per gli affari regionali; Emana il seguente regolamento: Art. 1. Organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, di seguito denominato: "Ministero", per l'esercizio delle funzioni e dei compiti spettanti allo Stato in materia di agricoltura e foreste, caccia, pesca, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari, come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale, e' organizzato nei due seguenti dipartimenti:

  1. Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari;

  2. Dipartimento delle politiche di sviluppo.

  1. I Capi dei dipartimenti svolgono i compiti ed esercitano i poteri di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla riforma dell'organizzazione del Governo.

  2. I Dipartimenti di cui agli articoli 2 e 3 assicurano forme di collaborazione tra loro e di intesa per le attivita' relative alla elaborazione delle linee di politica nei settori di competenza del Ministero.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 GENNAIO 2008, N. 18

Art 2.

Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari

  1. Il Dipartimento delle filiere agricole e agroalimentari ha competenze, limitatamente a quelle attribuite al Ministero dalla legislazione vigente, in materia di politiche economiche di mercato nel settore agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura. Il Dipartimento ha competenza, inoltre, in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari come definiti dal paragrafo 1 dell'articolo 32 del trattato che istituisce la Comunita' europea, come modificato dal trattato di Amsterdam, di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209, nonche' dalla vigente normativa comunitaria e nazionale.

  2. Il Dipartimento e' articolato in tre uffici di livello dirigenziale generale con le denominazioni e le competenze di seguito indicate:

    1. Direzione generale delle politiche agricole: trattazione, cura e rappresentanza degli interessi agricoli in materia di politiche di mercato, in sede comunitaria ed internazionale; analisi, monitoraggio e valutazioni d'impatto dei problemi agricoli, internazionali, ai fini della elaborazione della posizione italiana in sede di Unione europea e di organizzazioni internazionali; adempimenti relativi al FEOGA, sezione garanzia e orientamento, a livello nazionale e comunitario, concernenti la verifica della regolarita' delle operazioni relative al FEOGA, sezione garanzia, di cui al regolamento (CEE) n. 4045/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989; promozione e mantenimento di relazioni con gli organi della Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti alle materie di competenza; collaborazione con il Segretario Generale del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo e la Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura; riconoscimento e vigilanza degli organismi pagatori statali di cui al regolamento (CEE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, e successive modificazioni;

    2. Direzione generale della trasformazione agroalimentare e dei mercati: trattazione, cura e rappresentanza in materia di trasformazione e commercializzazione agroalimentare, in sede comunitaria ed internazionale; elaborazione e coordinamento delle linee di programmazione in materia di politiche agroalimentari in coerenza con la Politica agricola comunitaria (P.A.C.) dell'Unione europea; definizione delle politiche agroalimentari in sede comunitaria e internazionale e...

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