LEGGE 16 giugno 1998, n. 209 - Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997

Coming into Force20 Luglio 1998
Published date06 Luglio 1998
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1998/07/06/098G0255/ORIGINAL
Enactment Date16 Giugno 1998
Official Gazette PublicationGU n.155 del 06-07-1998 - Suppl. Ordinario n. 114
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il trattato di Amsterdam che modifica il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997.

Art 2.
  1. Piena ed intera esecuzione e' data al trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 del trattato stesso.

Art 3.
  1. Il Governo assicura che siano tempestivamente messi a disposizione delle Camere, delle regioni e delle province autonome tutti i documenti di consultazione redatti dalla Commissione ("libri verdi", "libri bianchi" e comunicazioni), le proposte legislative della Commissione, quali definite dal regolamento interno del Consiglio dell'Unione europea, e le proposte relative alle misure da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

  2. Nei termini previsti dalle norme comunitarie, le Camere formulano osservazioni ad adottano ogni opportuno atto di indirizzo al Governo.

Art 4.
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presene legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 16 giugno 1998 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei

Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto, il Guardasigilli: FLICK

Trattato

TRATTATO DI AMSTERDAM

CHE MODIFICA IL TRATTATO

SULL'UNIONE EUROPEA, I TRATTATI

CHE ISTITUISCONO LE COMUNITA' EUROPEE

E ALCUNI ATTI CONNESSI

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

HANNO DECISO di modificare il trattato sull'Unione europea, i trattati che istituiscono le Comunita' europee e alcuni atti connessi,

ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari:

SUA MAESTA' IL RE DEI BELGI,

Sig. Erik Derycke,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DI DANIMARCA,

Sig. Niels Helveg Petersen,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

Dr. Kaus Kinkel,

Ministro federale degli affari esteri

e Vice-Cancelliere federale;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ELLENICA,

Sig. Theodoros Pangalos,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' IL RE DI SPAGNA,

Sig. Juan Abel Matutes,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FRANCESE,

Sig. Hubert Vedrine,

Ministro degli affari esteri;

LA COMMISSIONE AUTORIZZATA DALL'ARTICOLO 14 DELLA COSTITUZIONE IRLANDESE AD ESERCITARE ED A SVOLGERE LE COMPETENZE E LE FUNZIONI DEL PRESIDENTE DELL'IRLANDA,

Sig. Raphael P. Burke,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA,

Sig. Lamberto Dini,

Ministro degli affari esteri;

SUA ALTEZZA REALE IL GRANDUCA DEL LUSSEMBURGO,

Sig. Jaques F. Poos,

Vice Primo Ministro,

Ministro degli affari esteri, del commercio con l'estero e della cooperazione;

SUA MAESTA' LA REGINA DEI PAESI BASSI,

Sig. Hans van Mierlo,

Vice Primo Ministro

e Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE FEDERALE DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

Sig. Wolfgang Schussel,

Ministro federale degli affari esteri

e Vicecancelliere;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE,

Sig. Jaime Gama,

Ministro degli affari esteri;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

Sig.ra Tarja Halonen,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' IL RE DI SVEZIA,

Sig.ra Lena Hjelm-Wallen,

Ministro degli affari esteri;

SUA MAESTA' LA REGINA DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

Sig. Douglas Henderson,

Ministro aggiunto

presso il Ministero degli affari esteri e del Commonwealth;

I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma,

HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO:

PARTE PRIMA MODIFICHE DI MERITO
ARTICOLO 1

Il trattato sull'Unione europea e' modificato in base alle disposizioni del presente articolo.

1) Dopo il terzo punto del preambolo e' inserito il seguente punto:

"CONFERMANDO il proprio attaccamento ai diritti sociali

fondamentali, quali definiti nella Carta sociale europea firmata a

Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989".

2) L'attuale settimo punto del preambolo e' sostituito dal testo seguente:

"DETERMINATI a promuovere il progresso economico e sociale dei

loro popoli, tenendo conto del principio dello sviluppo

sostenibile e nel contesto della realizzazione del mercato interno

e del rafforzamento della coesione e della protezione

dell'ambiente, nonche' ad attuare politiche volte a garantire che

i progressi compiuti sulla via dell'integrazione economica si accompagnino a paralleli progressi in altri settori,"

3) Gli attuali nono e decimo punto del preambolo sono sostituiti dal testo seguente:

"DECISI ad attuare una politica estera e di sicurezza comune che

preveda la definizione progressiva di una politica di difesa

comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle

disposizioni dell'articolo J.7, rafforzando cosi' l'identita'

dell'Europa e la sua indipendenza al fine di promuovere la pace, la sicurezza e il progresso in Europa e nel mondo,

DECISI ad agevolare la libera circolazione delle persone,

garantendo nel contempo la sicurezza dei loro popoli, con

l'istituzione di uno spazio di liberta', sicurezza e giustizia, in conformita' alle disposizioni del presente trattato,"

4) All'articolo A, il secondo comma e' sostituito dal testo seguente:

"Il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di

creazione di un'unione sempre piu' stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo piu'

trasparente possibile e il piu' vicino possibile ai cittadini."

5) L'articolo B e' sostituito dal testo seguente:

"Articolo B

L'Unione si prefigge i seguenti obiettivi:

- promuovere un progresso economico e sociale e un elevato livello

di occupazione e pervenire a uno sviluppo equilibrato e

sostenibile, in particolare mediante la creazione di uno spazio

senza frontiere interne, il rafforzamento della coesione

economica e sociale e l'instaurazione di un'unione economica e

monetaria che comporti a termine una moneta unica, in conformita' delle disposizioni del presente trattato;

- affermare la sua identita' sulla scena internazionale, in

particolare mediante l'attuazione di una politica estera e di

sicurezza comune, ivi compresa la definizione progressiva di una

politica di difesa comune, che potrebbe condurre ad una difesa comune, a norma delle disposizioni dell'articolo J.7;

- rafforzare la tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini

dei suoi Stati membri mediante l'istituzione di una cittadinanza dell'Unione;

- conservare e sviluppare l'Unione quale spazio di liberta',

sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera

circolazione delle persone insieme a misure appropriate per

quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo,

l'immigrazione, la prevenzione della criminalita' e la lotta contro quest'ultima;

-...

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