LEGGE 7 agosto 1986, n. 462 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

Coming into Force11 Agosto 1986
Published date11 Agosto 1986
Enactment Date07 Agosto 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/08/11/086U0462/CONSOLIDATED/19900214
Official Gazette PublicationGU n.185 del 11-08-1986
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, recante misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

    All'articolo 2:

    al comma 4, le parole: "a chiunque trasporta o fa trasportare i" sono sostituite dalle seguenti: "al responsabile del trasporto dei".

    All'articolo 4:

    al comma 2, le parole da: "Ove l'interessato" fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "Ove l'interessato non chieda la revisione delle analisi, questa puo' essere richiesta dal sindaco. La richiesta di analisi puo' essere rivolta dal sindaco direttamente al responsabile di un laboratorio abilitato per legge ad effettuare analisi di revisione".

    L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:

    "Art. 7. - 1. E' istituita l'anagrafe vitivinicola su base regionale destinata a raccogliere per ciascuna delle imprese che producono, detengono, elaborano e commercializzano uve, mosti, mosti concentrati, vini, vermouth, vini aromatizzati e prodotti derivati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, i dati relativi alle rispettive attivita'.

  2. E' istituito presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, nell'ambito del proprio sistema informativo, un centro di raccolta ed elaborazione informatizzata dei dati dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1. Tale centro sara' raccordato con il catasto viticolo realizzato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in conformita' con la normativa comunitaria.

  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste sono disciplinate le caratteristiche e le modalita' di funzionamento dell'anagrafe vitivinicola di cui al comma 1 e del centro di cui al comma 2.

  4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite nuove prescrizioni relativamente alle bollette di accompagnamento previste dall'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, con particolare riguardo ai dati in esse contenuti, alla destinazione, tenuta e conservazione delle loro parti, in modo da garantire che le bollette stesse non restino nella esclusiva disponibilita' del venditore, speditore, trasportatore e acquirente delle singole partite di vino".

    All'articolo 8:

    il comma 4 e' sostituito dal seguente:

    "4. Presso il Ministero della sanita' e' istituito l'elenco pubblico delle ditte commerciali e dei produttori che abbiano riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati di frode e di sofisticazione alimentare.

    Il Ministro della sanita' ne cura annualmente la pubblicazione, con riferimento alle condanne intervenute nell'anno precedente, nella Gazzetta Ufficiale ed in almeno due quotidiani a diffusione nazionale".

    Dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:

    "Art. 8-bis. - 1. Dopo l'articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, e' aggiunto il seguente:

    "Art. 109-bis. - Le associazioni dei produttori, le associazioni dei consumatori e le altre associazioni interessate possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per le infrazioni al presente decreto e sue successive modificazioni ed integrazioni".

    Art. 8-ter. - 1. Per il vino diverso da quelli a DOC e a DOCG e' fatto obbligo di indicare sul recipiente, con etichetta, il nome delle uve usate per la vinificazione e la zona di produzione delle uve stesse.

  5. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste stabilisce, con proprio decreto, le norme relative alle indicazioni di cui al comma 1".

    All'articolo 9:

    al comma 1, sono aggiunti, infine, i seguenti capoversi:

    "10-bis. A parziale deroga di quanto stabilito ai commi 1, 2, 3 e 5, fino al 31 ottobre 1986 e' consentito l'ulteriore uso dei registri di carico e scarico numerati e vidimati dall'ufficio per la repressione delle frodi del Ministero dell'agricoltura e delle foreste competente per territorio, nonche' delle bollette di accompagnamento da staccarsi a cura del venditore dagli appositi libretti a madre e due figlie, numerati e vidimati dallo stesso ufficio. Delle due figlie la prima sara' inviata all'ufficio per la repressione delle frodi, mentre la seconda accompagnera' la merce.

    10-ter. Le specialita' medicinali ed i prodotti dell'industria farmaceutica registrati presso il Ministero della sanita' sono esonerati dall'osservanza delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4".

    Dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

    "Art. 9-bis. - 1. La preparazione dei vini che hanno bisogno di stabilizzazione in relazione al loro contenuto in zuccheri fermentescibili e' consentita alle ditte o cantine a cio' autorizzate dal ministero dell'agricoltura e delle foreste.

  6. ...

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