DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 febbraio 1965, n. 162 - Norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti

Coming into Force07 Aprile 1965
End of Effective Date27 Marzo 2006
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1965/03/23/065U0162/CONSOLIDATED/20060313
Enactment Date12 Febbraio 1965
Published date23 Marzo 1965
Official Gazette PublicationGU n.73 del 23-03-1965 - Suppl. Ordinario
CAPITOLO I DEFINIZIONI
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Vista la legge 9 ottobre 1964, n. 991, con la quale il Governo e' stato delegato ad emanare norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 1 della predetta legge;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per l'industria e il commercio, per il commercio con l'estero e per la sanita'; Decreta: Art. 1.

Per uva fresca si intende il frutto maturo della vite come pure l'uva stramatura o leggermente appassita a condizione che queste uve siano suscettibili di essere pigiate con i mezzi ordinari di cantina e di fermentare spontaneamente.

Per uva secca o passa si intende l'uva il cui appassimento ha raggiunto un punto tale da non consentire la pigiatura diretta con i mezzi ordinari di cantina e che non puo', comunque, fermentare spontaneamente e normalmente.

Per uva ammostata si intende l'uva fresca pigiata con o senza raspi.

Per mosto o mosto d'uva si intende il prodotto che si ricava dall'uva fresca o ammostata mediante pigiatura e sgrondatura o torchiatura, avente una gradazione complessiva naturale non inferiore a B°.

Per mosto muto si intende il mosto la cui fermentazione alcolica e' impedita mediante particolari pratiche enologiche, consentite dalle vigenti disposizioni.

Per mosto concentrato si intende il prodotto non caramellizzato ottenuto mediante disidratazione parziale del mosto o del mosto muto, escluso l'impiego del fuoco diretto, fino a raggiungere una densita' non inferiore a 28 Baume'.

Per mosto cotto si intende il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto o dal mosto muto a riscaldamento diretto ed a normale pressione atmosferica.

Per filtrato dolce al intende il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica e' stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.

Per mistella o sifone si intende il prodotto ottenuto dal mosto di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore a 12° reso infermentescibile mediante aggiunta di acquavite di vino o di alcole in quantita' tale da portare la gradazione alcolica svolta a non meno di 16° ed a non piu' di 22°.

Per gradazione alcolica o grado alcolico o alcole svolto si intende la quantita' percentuale in volume di alcole effettivamente presente, determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.

Per gradazione alcolica potenziale o alcole potenziale (alcole da svolgere) si intende quello ottenibile dalla, fermentazione degli zuccheri presenti, calcolati come zucchero invertito (grammi per cento ml a 20° C) ed adottando, come coefficiente di trasformazione zucchero in peso-alcole in volume, il fattore 0,6.

Per gradazione alcolica complessiva o gradazione complessiva o grado alcolico complessivo (alcole svolto e da svolgere) si intende la gradazione alcolica piu' l'alcole potenziale.

Per gradazione complessiva naturale si intende la gradazione complessiva che il prodotto presenta prima di avere subito qualsiasi correzione o mescolanza.

Per gradazione di acidita' degli aceti si intende l'acidita' totale espressa in grammi di acido acetico per 100 ml di aceto e determinata secondo i metodi ufficiali di analisi.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 2006, N. 82

Art 2.

Il nome di vino e riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quarti della gradazione complessiva.

La gradazione alcolica dei vini non puo' essere comunque inferiore a 6°, mentre quella complessiva naturale non puo' essere inferiore a B°.

Per determinati vini provenienti da uve aromatiche ed in annate eccezionalmente sfavorevoli, in relazione alla gradazione media normalmente ottenuta nella zona, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, puo' consentire una gradazione alcolica inferiore a 6°.

Sono vini liquorosi quelli ottenuti da un vino base - prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore e 12 gradi, addizionato di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti dall'art. 5.

Sono vini aromatizzati i vini aventi un grado alcolico inferiore al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio nonche' di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino.

Ai soli fini' del presente decreto, sono vini spumanti quelli ottenuti da vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di analisi, nonche' confezionati in bottiglie munite di capsulone o di stagnola e di tappo comunque ancorato.

Ferme restando le vigenti disposizioni in materia fiscale, sono vini speciali le mistelle, i vini liquorosi, quelli spumanti e quelli aromatizzati.

Art 2.

Il nome di vino e riservato al prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell'uva fresca, dell'uva ammostata o del mosto d'uva, con gradazione alcolica non inferiore ai tre quarti della gradazione complessiva.

La gradazione alcolica dei vini non puo' essere comunque inferiore a 6°, mentre quella complessiva naturale non puo' essere inferiore a B°.

Per determinati vini provenienti da uve aromatiche ed in annate eccezionalmente sfavorevoli, in relazione alla gradazione media normalmente ottenuta nella zona, il Ministro per l'agricoltura e le foreste, con proprio decreto, puo' consentire una gradazione alcolica inferiore a 6°.

Sono vini liquorosi quelli ottenuti da un vino base - prodotto esclusivamente con uve di appropriati vitigni indicati con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste - di gradazione alcolica complessiva naturale non inferiore e 12 gradi, addizionato di mistella, di acquavite di vino, di alcole oppure di mosto concentrato oltre i limiti consentiti dall'art. 5.

Sono vini aromatizzati i vini aventi un grado alcolico inferiore al 21 per cento in volume, costituiti in prevalenza da vino addizionato, o non, di alcole e di saccarosio nonche' di sostanze permesse dalle vigenti disposizioni per la tutela dell'igiene e della sanita' pubblica atte a conferire al prodotto particolari odori e sapori estranei al vino.

Ai soli fini' del presente decreto, sono vini spumanti quelli ottenuti da vini idonei alla immissione al consumo diretto, caratterizzati dalla produzione di spuma provocata dallo sviluppo di anidride carbonica all'atto dell'apertura del recipiente contenente il prodotto e dagli altri requisiti di cui ai successivi articoli 8, 9, 10 e 11 del presente decreto, aventi una pressione assoluta al manometro non inferiore a 3,5 atmosfere a 20° C misurata secondo i metodi ufficiali di...

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