IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 445 del codice penale e' inserito il seguente:
"Art, 446. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria".
Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale e' inserito il seguente:
"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale".