DECRETO-LEGGE 18 giugno 1986, n. 282 - Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari

Coming into Force21 Giugno 1986
Enactment Date18 Giugno 1986
Published date20 Giugno 1986
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1986/06/20/086U0282/CONSOLIDATED/20200716
Official Gazette PublicationGU n.141 del 20-06-1986
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni in materia di prevenzione e repressione delle sofisticazioni alimentari, al fine di tutelare la salute pubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 giugno 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'agricoltura e delle foreste e della sanita', di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze e del tesoro; EMANA il seguente decreto: Art. 1. 1. Dopo l'articolo 445 del codice penale e' inserito il seguente:

"Art, 446. (Confisca obbligatoria). - In caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto e' derivata la morte o la lesione grave o gravissima di una persona, la confisca delle cose indicate nel primo comma dell'articolo 240 e' obbligatoria".

  1. Dopo il primo comma dell'articolo 448 del codice penale e' inserito il seguente:

"La condanna per taluno dei delitti preveduti dagli articoli 439, 440, 441 e 442 importa l'interdizione da cinque a dieci anni dalla professione, arte, industria, commercio o mestiere nonche' l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per lo stesso periodo. La condanna comporta altresi' la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani a diffusione nazionale".

Art 2.
  1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

  3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano a chiunque trasporta o fa trasportare i prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art 2.
  1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

  3. E' vietato l'impiego di alcole metilico, propilico, isopropilico nella produzione di alimenti e bevande, sia da soli che in miscela tra loro.

  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art 2.
  1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146.3

  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art 2.
  1. Gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico sono soggetti alla disciplina fiscale prescritta per i benzoli, toluoli, xiloli e per gli idrocarburi paraffinici, olefinici e naftenici, cosi' come previsto dal decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, nonche' dal decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1982, n. 873.

  2. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le norme per il controllo della produzione, del deposito, della circolazione e dell'impiego dei prodotti di cui al comma 1.

    ((2-bis. Sono escluse dalla normativa di cui all'articolo 5 del decreto del Ministro delle finanze 1 agosto 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 5 agosto 1986, le aziende che utilizzano l'alcool metilico per i soli processi di saldatura.

    2-ter. Con decreto del Ministro delle finanze, previo parere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono stabiliti le categorie di aziende che beneficiano dell'esenzione di cui al comma 2-bis e i quantitativi, comunque non superiori a 60 litri annui, acquistabili dalle stesse per le normali attivita' produttive)).

  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 22 FEBBRAIO 1994, N. 146.(3)

  4. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, i trasgressori sono puniti con la pena da 1 a 5 anni di reclusione. Le stesse pene si applicano al responsabile del trasporto dei prodotti indicati nel comma 3 senza il documento di accompagnamento prescritto, o con documento falso, alterato o contenente false indicazioni.

Art 3.
  1. La dotazione organica complessiva del personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette e' aumentata di 150 unita', ripartite come segue:

    1. personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 7ª qualifica funzionale - ingegneri: n. 20;

    2. personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 7ª qualifica funzionale - chimici: n. 30;

    3. personale tecnico degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione - 4ª qualifica funzionale - ufficiali: n. 50;

    4. personale tecnico dei laboratori chimici delle dogane e imposte indirette - 4ª qualifica funzionale - preparatori chimici: n. 50.

  2. Per la copertura dei posti portati in aumento si applicano le disposizioni dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1984, n. 302.

  3. L'onere derivante dall'attuazione del presente articolo e' valutato in lire 2.500 milioni in ragione d'anno. La quota relativa all'anno 1986 e' valutata in lire 1.250 milioni.

Art 4.
  1. Indipendentemente dal procedimento penale, nel caso in cui le analisi di prima istanza accertino la pericolosita' per la salute pubblica di alimenti o bevande, il sindaco adotta i provvedimenti cautelari necessari per la tutela della salute pubblica. A tal fine il sindaco adotta le misure occorrenti per impedire la prosecuzione della produzione o del commercio degli alimenti o bevande risultati pericolosi e puo' anche ordinare la chiusura temporanea dello stabilimento o dell'esercizio commerciale che li hanno prodotti o posti in commercio. Qualora si tratti di stabilimenti con produzioni diversificate o di esercizi commerciali con reparti autonomi, il provvedimento cautelare della chiusura temporanea puo' essere limitato alle linee di produzione o ai reparti di vendita di alimenti e bevande.

  2. L'ordinanza cautelare e' adottata entro 24 ore dalla ricezione del referto dal responsabile del laboratorio che ha effettuato le analisi, con effetto fino all'esito delle analisi di revisione dei campioni prelevati e comunque per un periodo non superiore a sei mesi. Ove l'interessato non...

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