LEGGE 30 novembre 1976, n. 786 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione

Coming into Force08 Dicembre 1976
Published date07 Dicembre 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/12/07/076U0786/ORIGINAL
Enactment Date30 Novembre 1976
Official Gazette PublicationGU n.326 del 07-12-1976
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e del gas metano per autotrazione, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 6 il primo comma e' sostituito dal seguente:

"E' vietato l'impiego di benzolo, toluolo e xiloli nonche' degli idrocarburi paraffinici, oleofinici o naftenici come carburanti o lubrificanti, sia da soli che in miscela tra loro o con prodotti petroliferi".

All'articolo 8, al primo comma, dopo la parola: "CV", e' aggiunta la seguente: "fiscali";

all'ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole:

"Gli aumenti derivanti dal presente comma si applicano alle tasse di circolazione corrisposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto".

Dopo l'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 9-bis. - Per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali il peso complessivo a pieno carico e conseguentemente la portata utile siano modificati senza l'obbligo di preventivo aggiornamento della carta di circolazione, in virtu' dei decreti del Ministro per i trasporti, emanati ai sensi dell'articolo 9 della legge 5 maggio 1976, n. 313, la portata cui va commisurata la tassa di circolazione, in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'articolo 2 del testo unico delle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e' quella risultante dall'applicazione dei decreti ministeriali predetti.

La norma di cui al precedente comma non si applica per gli autoveicoli e i loro rimorchi, per i quali risulti espressamente annotato sulla carta di circolazione che le disposizioni di cui ai suddetti decreti ministeriali non hanno effetto nei loro confronti.

La diversa misura della tassa di circolazione eventualmente derivante dalla variazione di portata, disposta dai decreti ministeriali indicati ai precedenti commi, ha effetto per le tasse corrisposte successivamente alla data di applicazione dei decreti stessi.

Il peso complessivo a pieno carico e l'eventuale peso potenziale dei veicoli e le relative portate, nonche' il peso rimorchiabile delle motrici, quali risultano dall'applicazione dei decreti ministeriali richiamati ai precedenti commi, sostituiscono le...

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